COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE ACUTO – ASD CASAMORCIA RAGGIO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 28.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BARTOLINI LUCA FINO AL 31/12/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 24.05.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASAMORCIA RAGGIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTE ACUTO - ASD CASAMORCIA RAGGIO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 28.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 124 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BARTOLINI LUCA FINO AL 31/12/2013; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.05.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società A.S.D. Casamorcia Raggio, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti è emerso che il calciatore Luca Bartolini, a seguito della notifica dell’espulsione, ha estratto dalla bocca dell’arbitro il fischietto e lo ha gettato a terra, pronunciando una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Tale condotta è sicuramente meritevole di adeguata sanzione, tuttavia, anche alla luce del fatto che non è riscontrabile un intento violento la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessiva. La Commissione ritiene pertanto equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore Luca Bartolini fino al 31/10/2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Luca Bartolini fino al 31/10/2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it