FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. SIRACUSA S.r.l.
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 9/A del 19 Luglio 2012 – Non ammissione al campionato U.S. SIRACUSA S.r.l.
Il Consiglio Federale
- Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18
maggio 2012;
- visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla
società U.S. SIRACUSA S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale
la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per
l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di
competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per i seguenti
motivi:
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00,
come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di € 74.788,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile, come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati,
ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti
ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo al periodo d’imposta 2008;
- vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con le quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società
U.S. SIRACUSA S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per
l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione
2012/2013;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società U.S. SIRACUSA S.r.l. non ha presentato
ricorso, nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio
2012;
- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto
la società non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l’ottenimento della Licenza
Nazionale per la stagione sportiva 2012/2013, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza;
- su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3,
8 e 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di prendere atto della intervenuta non concessione alla società U.S. SIRACUSA S.r.l. della Licenza
Nazionale 2012/2013 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Prima
Divisione (stagione sportiva 2012/2013).