FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato A.S. ANDRIA BAT S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato A.S. ANDRIA BAT S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012, - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per il seguente motivo: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con le quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società A.S. ANDRIA BAT S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; - preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la Commissione Criteri Infrastrutturali e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società ANDRIA BAT s.r.l.. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo II e Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società A.S. ANDRIA BAT S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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