FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato SORRENTO CALCIO S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 14/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato SORRENTO CALCIO S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società SORRENTO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per i seguenti motivo: - lo Stadio “Italia” di Sorrento, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta i sotto elencati requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” di cui all’allegato C) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012: - Art. 7 Impianto di illuminazione: lo Stadio “Italia” di Sorrento non raggiunge i criteri minimi di 500 lux verticali; - Art. 14 Capienza e requisiti dello stadio: lo Stadio “Italia” di Sorrento non rispetta il requisito dei 4000 posti, avendo disponibilità di 2956, secondo la Commissione Comunale di Vigilanza del 3 agosto 2010. La società ha, altresi, presentato istanza di deroga a svolgere l’attività per la stagione 2012/2013 presso lo Stadio “S. Lamberti” di Cava de’ Tirreni. La Commissione esaminata la documentazione prodotta a corredo dell’istanza e di quanto certificato dalla Lega competente, ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali”, previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012, per i seguenti motivi: - mancato deposito della licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, relativa allo Stadio “S. Lamberti” di Cava de’ Tirreni, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - mancato deposito del nullaosta del Prefetto di Salerno, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali”, lett. A), punto 3), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - lo Stadio “S. Lamberti” di Cava de’ Tirreni, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta il sotto elencato requisito infrastrutturale indicato come criterio “A” di cui all’allegato C) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012: Art. 7 Impianto di illuminazione: lo Stadio “S. Lamberti” di Cava de’ Tirreni e privo di certificazione del rispetto dei requisiti minimi di illuminamento; - vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società SORRENTO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società SORRENTO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all’accoglimento del ricorso; - preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la CO.VI.SO.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società SORRENTO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo I e al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società SORRENTO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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