FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali”, per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per il seguente motivo: - lo Stadio “Druso” di Bolzano, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta i sotto elencati requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” di cui all’allegato C) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012: - Art. 14 Capienza e requisiti dello stadio: lo Stadio “Druso” di Bolzano non rispetta il requisito dei 4000 posti, avendo disponibilità di 2794, come risulta dalla licenza di agibilità del 16 giugno 2011. - vista la comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la società FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza del suddetto requisito richiesto per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Prima Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorso; - esaminato il ricorso proposto; - visto il parere espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali; - ritenuto, ciò nonostante, che il ricorso della società sia meritevole di accoglimento per le ragioni, di seguito sinteticamente riportate : - l’amministrazione provinciale autonoma di Bolzano ha già disposto lo stanziamento per realizzare gli adeguamenti richiesti; - la Regione Trentino Alto Adige non dispone ad oggi di altro impianto avente la capienza richiesta, che avrebbe consentito al FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. di accedere ad altra struttura in deroga alle disposizioni previste; - il Comune di Bolzano si è già impegnato per realizzare in tempi brevi l’adeguamento in via transitoria della capienza richiesta; - preso atto delle comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la CO.VI.SO.C. e la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ciascuna per quanto di competenza, hanno informato la società FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo I e al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere il ricorso della società FUSSBALLCLUB SÜDTIROL S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it