FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2012-2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 17/A del 19 Luglio 2012 – Ammissione al campionato POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. Il Consiglio Federale - Visti il Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012 ed il Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per i seguenti motivi: - mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; - mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d’imposta 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 e 2005; - mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d’imposta 1 luglio 2008 - 30 giugno 2009 e 1 luglio 2007 - 30 giugno 2008; - visto l’esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri infrastrutturali” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2012/2013, previsti dai citati comunicati, per i seguenti motivi: - mancato deposito della licenza, di cui all’art. 68 del TULPS, relativa allo Stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, di cui al Titolo II) “Criteri Infrastrutturali” lett. A), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012; - lo Stadio “Nuovo Romagnoli” di Campobasso, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, non rispetta i sotto elencati requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” di cui all’allegato C) del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, come modificato dal Comunicato Ufficiale n. 159/A del 18 maggio 2012: - Art. 7 Impianto di illuminazione: la certificazione prodotta è molto risalente nel tempo (2003) e da ritenersi, quindi, non più attuale; inoltre la stessa non chiarisce le modalità di effettuazione della misura illuminotecnica e non riporta tutti i valori d’illuminamento richiesti dal sistema delle licenze nazionali; - Art. 9 Spogliatoi squadre: mancano 4 posti attrezzati rispetto al numero minimo di 20; - Art. 10 Spogliatoi arbitri: manca il lettino per massaggi; - Art. 12 Locale per il controllo antidoping: risultano assenti la doccia ed il frigo, nonché la separazione tra locale prelievi e zona di attesa. - viste le comunicazioni in data 11 luglio 2012, con le quali la Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali hanno informato, ciascuna per quanto di competenza, la società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di Seconda Divisione 2012/2013; - constatato che, avverso tale decisione negativa, la società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO s.r.l., nel termine di decadenza all’uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, ha presentato ricorsi; - esaminati i ricorsi proposti e le ragioni addotte dalla reclamante; - visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del ricorso; - visto il motivato parere favorevole, espresso dalla Commissione Criteri e Infrastrutture all’accoglimento del ricorso; - preso atto della comunicazione in data 11 luglio 2012, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, ha informato la società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l di avere accertato il possesso dei requisiti di cui al Titolo III del Comunicato Ufficiale n. 146/A del 7 maggio 2012, per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza; - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto d e l i b e r a di accogliere i ricorsi della società POLISPORTIVA NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, disponendo per l’effetto l’ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2012/2013).
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