LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 20) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò FRONGILLO/U.S.FORCOLI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
20) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolò FRONGILLO/U.S.FORCOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 11/02/2013 il sig.Nicolò FRONGILLO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.2.700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.737,50 maturata e non percepito fino al mese di dicembre 2011 in quanto poi svincolato.
La Società in data 9/04/2013, presentava le proprie controdeduzioni a difesa, ma prive in allegato della ricevuta di ricivemento in originale della Racc.A.R. inviata alla controparte, giusto quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti..
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.FORCOLI VALDERA 1921 al pagamento in favore del sig.Nicolò FRONGILLO della somma di €.737,50 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.