LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 22) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo TEMPONI/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 275 del 05.06.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
22) RICORSO DEL CALCIATORE Carlo TEMPONI/A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/03/2012 il sig.Carlo TEMPONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAN FELICE GLADIATOR un accordo
economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 15 Maggio 2013 faceva pervenire alla Scrivente Commissione una richiesta di rinvio della decisione tramite mail e tramite fax dove risulta che e stata spedita anche al calciatore , ma priva della ricevuta dell'invio postale allo stesso,come previsto dall'Art.25 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
All'udienza del 17 maggio 2013, era presente il calciatore, che ha sottoscritto una nota con cui si a opposto totalmente alla richiesta di rinvio avanzata dalla Società, tra 1'altro dichiarando verbalmente di non esserne a conoscenza
La richiesta di rinvio avanzata dalla Società non viene presa in considerazione.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia 1' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SAN
FELICE GLADIATOR al pagamento in favore del sig.Carlo TEMPONI della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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