COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLACCI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 93 DEL 23.5.2013 (Gara: CASTRENSE – TUSCANIA del 18.5.2013 – Coppa Provincia di Viterbo Juniores)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 241/LND del 06/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BARTOLACCI GIORGIO ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 93 DEL
23.5.2013
(Gara: CASTRENSE – TUSCANIA del 18.5.2013 – Coppa Provincia di Viterbo Juniores)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società in titolo assume che il comportamento del proprio calciatore BARTOLACCI sarebbe
stato oggetto di errata interpretazione da parte dell’arbitro. Lo stesso giocatore, ad avviso della
ricorrente, avrebbe toccato involontariamente il Direttore di gara, gesticolando verso di lui e,
successivamente, avrebbe sputato in terra e non all’indirizzo dello stesso arbitro.
La reclamante, su tali presupposti, conclude con la richiesta di una significativa riduzione della
squalifica ritenuta eccessiva in rapporto ai fatti descritti.
Dalla lettura del referto arbitrale emerge, di contro, che il BARTOLACCI, espulso per offese
all’arbitro, gli si avvicinava minacciosamente, lo spingeva e, condotto via da un compagno di
squadra, sfiorava lo stesso Direttore di gara con uno sputo.
Attestata la preponderanza del contenuto degli atti ufficiali (art. 35 del C.G.S.), le doglianze della
reclamante appaiono prive di fondatezza, per cui la squalifica inflitta, del tutto adeguata, non
presenta margini di riesame.
Stante quanto sopra, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TUSCANIA CALCIO e, quindi, di confermare la
decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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