COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 06/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US. GROSIO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. C gara del 15-05-2013 tra Grosio / Virtus Lecco C.U. n. 68 del CRL datato 17-05-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 06/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società US. GROSIO CALCIO Camp. 1° Categoria Gir. C gara del 15-05-2013 tra Grosio / Virtus Lecco C.U. n. 68 del CRL datato 17-05-2013 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società US. Grosio; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n. 163 della F.I.G.C. In data 17-01-2013 trascritto sul C.U.n. 44 datato 7-02-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro e non oltre le ore 12,00 del 2° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 23-05-2013 e che il provvedimento disciplinare del G.S. è stato pubblicato sul C.U.n. 68 in data 17-05-2013, oltre i termini consentiti. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it