COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 06/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FULCRO TRAVEDONA MONATE Camp. 3° Categoria Gir. A Gare del 15-05-2013 tra Juventus Gemonio / Fulcro Travedona Monate del 19.05.2013 tra Valtravaglia / Fulcro Travedona Monate C.U. n. 39 della delegazione di Varese datato 23-05-2013

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 06/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FULCRO TRAVEDONA MONATE Camp. 3° Categoria Gir. A Gare del 15-05-2013 tra Juventus Gemonio / Fulcro Travedona Monate del 19.05.2013 tra Valtravaglia / Fulcro Travedona Monate C.U. n. 39 della delegazione di Varese datato 23-05-2013 La società FULCRO TRAVEDONA MONATE ha proposto reclamo avverso le decisioni del G.S. che ha comminato due ammende di Euro 500,00 cadauna, lamentando che sono eccessive in relazione al comportamento tenuto dai propri sostenitori. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che sono stati fatti scoppiare due petardi e acceso un fumogeno. Considerato che la lieve entità dei fatti nel loro svilupparsi, si ritiene equo mitigare le ammende. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE le ammende comminate alla FULCRO TRAVEDONA MONATE all'importo complessivo di Euro 550,00 e dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it