COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES Gara: A.S.D. CASTELLANA – U.G. MANDURIA SPORT del 4/5/2013 (Reclamo A.S.D. CASTELLANA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per squalifica del campo 1 giornata in campo neutro a porte chiuse, ammenda € 500,00, inibizione sig. FORTUNATO Carmelo, squalifica calciatori MEULI Cosimo e CANDELORO Michele di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 77 in data 7/5/2013 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 84 del 06 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
Gara: A.S.D. CASTELLANA – U.G. MANDURIA SPORT del 4/5/2013 (Reclamo A.S.D.
CASTELLANA In opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della società per squalifica del campo 1 giornata in campo neutro a porte chiuse, ammenda €
500,00, inibizione sig. FORTUNATO Carmelo, squalifica calciatori MEULI Cosimo e CANDELORO
Michele di cui alla delibera riportata sul Comitato Ufficiale n. 77 in data 7/5/2013 del Comitato
Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- effettuati i necessari accertamenti;
- rilevato che non è impugnabile ai sensi dell’art. 45 numero 3 lettera c Codice di Giustizia
Sportiva la squalifica del campo per n. 1 giornata per cui tale parte del ricorso va dichiarata
inammissibile;
- considerato che la inibizione inflitta dal Primo Giudice al tecnico FORTUNATO Carmelo fino
al 31 ottobre 2013 si appalesa adeguata al comportamento da quest’ultimo assunto, e ha tenuto
conto della sospensione del periodo intercorrente fra la fine del campionato in corso e l’inizio di
quello successivo, per cui la sanzione succitata va condivisa e confermata;
ritenuta la gravità, la violenza e il comportamento irriguardoso nei confronti della terna
arbitrale assunto dai calciatori MEULI Cosimo e CANDELORO Michele le cui sanzioni inflitte dal
Primo Giudice vanno condivise e confermate
P.Q.M.
DELIBERA
- Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA per la
squalifica del campo per n. 1 gara;
- Respingersi il reclamo proposto dalla società A.S.D. CASTELLANA per il sig. FORTUNATO
Carmelo e calciatori MEULI Cosimo e CANDELORO Michele;
- Revocarsi l’ammenda di € 500,00 in considerazione della sufficienza della squalifica del
campo non reclamabile;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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