COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 06 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dall’allenatore Urgias Gianfranco tesserato della Società A.S.D. Alghero. Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 16 maggio 2013. Gara Alghero / Sigma del 12.05.2013 – Campionato Regionale Giovanissimi.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°47 del 06 Giugno 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dall’allenatore Urgias Gianfranco tesserato della Società A.S.D. Alghero.
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 44 del 16 maggio 2013.
Gara Alghero / Sigma del 12.05.2013 – Campionato Regionale Giovanissimi.
Con reclamo tempestivamente depositato, il tesserato Gianfranco Urgias, personalmente, ricorreva avverso il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo con il quale lo stesso è stato squalificato fino al 31.12.2013 perché in seguito all’espulsione di un proprio calciatore, entrava sul terreno di gioco ed insultava il direttore di gara, quindi gli stringeva il braccio, provocandogli dolore e rivolgendogli al contempo frasi minacciose. Al termine della gara lo stesso Urgias attendeva l’arbitro nei pressi degli spogliatoi e, in tale occasione, gli rivolgeva frasi offensive.
Nei motivi dell’impugnazione l’allenatore Urgias ammetteva di essere entrato nel recinto di gara e di aver protestato pesantemente nei confronti del direttore di gara a seguito dell’espulsione nei confronti di un suo giocatore che, a suo dire, sarebbe stato pure insultato, nell’occasione, dallo stesso arbitro; il reclamante però negava recisamente qualunque episodio di violenza, e specificamente affermava di non aver mai toccato il direttore di gara, né tantomeno di avergli stretto il braccio.
La Commissione, al fine di fare chiarezza sull’accaduto, convocava sia il direttore di gara che il ricorrente Urgias, che ne aveva fatto esplicita richiesta.
Nel corso della seduta, però, l’arbitro, pur regolarmente convocato, non si presentava, né si premurava di motivare la sua ingiustificata assenza. Al contrario, l’allenatore Urgias durante la sua audizione ribadiva quanto già scritto nel reclamo e richiedeva in subordine la riduzione della squalifica, non proporzionata ai fatti, atteso anche che la stessa gli impedisce la sua partecipazione ad una serie di tornei estivi ai quali la squadra giovanile da lui allenata è già stata invitata.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte del procedimento, sentito l’allenatore Urgias, delibera quanto segue.
E’ principio consolidato che quanto scritto dal direttore di gara nel proprio referto costituisca prova privilegiata, se non contraddetta da macroscopici e lapalissiani elementi di segno contrario.
Nel caso di specie il racconto dei fatti, ribadito oralmente dall’allenatore, contrasta con quanto riferito dall’arbitro, allorché il primo nega qualunque episodio di violenza, mentre il direttore di gara riferisce di essere stato strattonato.
Mentre non vi sono contestazioni per quanto riguarda le ingiurie o le minacce, sebbene i contenuti, a dire dei protagonisti, sarebbero stati differenti.
E’ indubbio che il comportamento dell’arbitro, allorché non presenzia nanti quest’organo disciplinare, ha di fatto impedito il necessario approfondimento sull’accaduto, che si era reso necessario proprio in virtù delle contrapposte versioni.
Il contenuto del referto, in assenza delle necessarie spiegazioni richieste, ma non avute, non permette di avvalorare in misura assoluta quanto scritto dal direttore di gara.
Ne consegue pertanto che dagli atti emerge la sicura assenza di lesioni, o comunque sono totalmente assenti prove in tal senso; tale dato unito alle versioni contrapposte rese, permettono di qualificare il lamentato atto di strattonamento al più alla stregua di un atto di scomposta ed irriguardosa protesta, dal quale non sono derivate conseguenze di alcun genere.
Ne deriva che i fatti, ai quali si devono sommare le ingiurie e le minacce peraltro confessate dal ricorrente, siano meritevoli di una sanzione certamente minore rispetto a quella inflitta dal Giudice Sportivo.
Pertanto, è adeguata e proporzionata alla condotta posta in essere dall’allenatore Urgias un provvedimento di squalifica fino al 31 luglio 2013.
Per tutte queste ragioni, la Commissione Disciplinare, in parziale riforma del provvedimento impugnato, DELIBERA la riduzione della squalifica fino al 31 luglio 2013.
Dispone la restituzione della tassa.
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