COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL 12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL
12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero,
come correttamente rilevato dalla reclamante, la giornata in cui si è disputata la gara in esame è
antecedente alla quart’ultima, per cui non avrebbero dovuto applicarsi, al procedimento disciplinare
de quo, le norme che prevedono i termini abbreviati. Il reclamo in esame, di conseguenza, deve
valutarsi soggetto agli ordinari termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva (sette giorni dalla
disputa della gara in esame), per cui, a modifica dell’impugnata delibera del Giudice Sportivo
Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno, deve essere dichiarato ammissibile. Quanto
all’esame nel merito, questa C.D.T. ritiene di accogliere il reclamo. Infatti, a seguito degli
accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che i calciatori Celso
Armando (nato il 3.02.1976) e Puca Giovanni ( nato il 7.08.1995) non risultano tesserati per la
società Haereditas: il calciatore Celso Armando, invero, risulta svincolato dalla stessa società in data
17.12.2012 e non più ritesserato; il calciatore Puca Giovanni risulta svincolato dalla società Calpazio
in data 17.12.2012, nonché trasferito (con lista di trasferimento sospesa dall’Ufficio Tesseramento
del C.R. Campania e mai regolarizzata dalla società Haereditas, quindi nulla). Pertanto, i nominati
calciatori non avevano titolo per prendere parte alla gara, di cui al reclamo in esame. Di
conseguenza, nell’annullare senza rinvio l’impugnata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, della
Delegazione Provinciale di Salerno, questa C.D.T. infligge, a carico della società Haereditas, la
punizione sportiva della perdita, della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia sportiva. P.Q.M.
DELlBERA
in accoglimento del reclamo della società Oleastrum, di annullare, senza rinvio, l’impugnata
delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno,
infliggendo, a carico della società Haereditas, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5,
lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara in
epigrafe con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 07 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 155. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OLEASTRUM – GARA HAEREDITAS / OLEASTRUM DEL 12.05.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO"