F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SORRENTO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SORRENTO DEL 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012) La A.S.G. Nocerina ha proposto reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00, seguito gara Nocerina/Sorrento del 22.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 90/DIV del 24.12.2012) ad essa reclamante inflitta perché durante la gara propri sostenitori introducevano e accendevano, nel proprio settore, numerosi fumogeni che richiedevano necessaria la sospensione della gara per due minuti a causa della scarsa visibilità. La ricorrente considera la sanzione inflitta eccessiva, sia in considerazione di precedenti decisioni della Corte di Giustizia Federale assunte in relazione a casi analoghi, sia in considerazione della causa di forza maggiore consistente negli eventi meteorologici sopravvenuti al momento dell'accensione dei fumogeni. La ricorrente inoltre evidenzia una incongruenza delle sanzioni applicate dalla Corte di Giustizia Federale nei confronti delle Società appartenenti alla Serie B, le quali, secondo la ricorrente stessa non vengono mai sanzionate per casi analoghi, rispetto a quelle nei confronti delle Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico alla quale vengono, al contrario, irrogate continue sanzioni. Per tali motivi, la ricorrente chiede l'annullamento o, in subordine, una riduzione della sanzione e comunque che vengano applicate le esimenti così come già deciso dalla Corte di Giustizia Federale per fatti analoghi riguardanti Società appartenenti alla Serie B. La Corte, esaminato il ricorso ed udita la Parte ricorrente, rileva che l'introduzione di fumogeni costituisce già reato in sé e deve essere sanzionato; come deve essere sanzionata l'accensione dello stesso. Per questa Corte inoltre non trovano applicazione le esimenti in quanto non attinenti al caso de quo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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