F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/FORLÌ DEL 06.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MANTOVA/FORLÌ DEL 06.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV dell’8.1.2013)
La Società Mantova F.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 97/DIV dell'8.1.2013, della sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla Società reclamante, seguito gara Mantova/Forlì del 6.1.2012, perché propri sostenitori più volte, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione territoriale, nonché altri cori offensivi verso l'istituzione calcistica e verso il Presidente della Lega Pro. La ricorrente, come riportato nel ricorso presentato, giustifica l'intonazione dei cori offensivi come consueto sfogo istintivo di ogni tifoso di fronte a decisioni dell'arbitro che ritenga ingiuste e inoltre da una diversa interpretazione alle parole offensive espresse dalla sua tifoseria, ritenendo quindi quella del Giudice Sportivo abnorme ed ingiusta. La ricorrente, per tali motivi, chiede la riduzione dell'ammenda inflitta ai minimi edittali. La Corte ritiene che l'interpretazione degli accadimenti durante tutte le fasi di gioco sia messa esclusivamente al direttore di gara e ai suoi assistenti che ne tracciano i contorni ed i contenuti assumendo, tali referti, prova privilegiata Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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