F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’U.S. SALERNITANA 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MONTERVINO FRANCESCO SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/U.S. SALERNITANA 1919 DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22 gennaio 2013, a seguito della gara Aversa Normanna/Salernitana del 20 gennaio 2013, ha inflitto al calciatore Francesco Montervino della Salernitana 1919 S.r.l. la sanzione della squalifica per 6 gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, entrambe per condotta non regolamentare; il medesimo in occasione della segnatura della rete raggiungeva la zona sottostante la tribuna occupata dai sostenitori della squadra avversaria, si aggrappava alla stessa e rivolgeva, con volgare gestualità, frasi ingiuriose verso i tifosi sputando più volte verso gli stessi; tale comportamento provocava la reazione dei tifosi locali e l’ulteriore reazione dei tifosi ospiti con conseguenti incidenti descritti in separata sede. Tale comportamento, deprecabile e del tutto ingiustificato, si manifesta di particolare gravità per le conseguenze che dallo stesso sono derivate”. La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Luciano Corradi, rappresentata e difesa dall’avv. Gian Michele Gentile, - ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che nel procedimento sanzionatorio sportivo le uniche fonti di prova ammesse sarebbero quelle provenienti dal personale federale che dirige ed assiste all’incontro, per cui il rapporto di PS sarebbe inutilizzabile, e che sarebbe comunque errato il collegamento tra l’ammonizione inflitta dall’arbitro al calciatore e le pretese frasi ingiuriose che sarebbero state da questi indirizzate alla tifoseria locale. In definitiva, la reclamante ha ritenuto che la motivazione della sanzione, nella parte in cui collega con effetto causale il comportamento tenuto dal calciatore subito dopo la rete alla reazione della tifoseria, sarebbe arbitraria e priva di riscontro con il reale andamento dei fatti ed ha concluso per la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, il quale dovrebbe rispondere solo di espulsione per doppia ammonizione, da cui la squalifica per un turno di gara. Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte rileva in via preliminare che, ai sensi dell’art. 35 del codice di giustizia sportiva, non possono essere ammessi come mezzi di prova atti non provenienti da organi federali. Dal rapporto dell’Arbitro, sig. Mirko Mangialardi, emerge che all’11’ del secondo tempo il calciatore Francesco Montervino è stato espulso per doppia ammonizione: la prima al 40’ del I tempo per CNR e la seconda al 11’ del secondo tempo per fallo di mano. Il Commissario di campo, nel proprio rapporto ha indicato che “al 39’ del primo tempo, in occasione del vantaggio della squadra ospite Salernitana, il calciatore n° 4 Montervino autore della segnatura, si avventava con fare minaccioso, alla recinzione delle tribuna bianca occupata dai tifosi locali della Aversa Normanna, brandendola violentemente con forza ripetutamente. Ciò provocava grande rabbia da parte dei tifosi locali. Più persone riferivano al sottoscritto di uno sputo da parte di Montervino, ma ciò non è stato possibile rilevare dal sottoscritto per la posizione distante al momento dell’accaduto”. Il collaboratore della Procura Federale, nella propria relazione, ha evidenziato che “al 36° del primo tempo, dopo aver realizzato una rete …, il calciatore della Salernitana Francesco Montervino maglia n. 4 si sottraeva all’abbraccio dei compagni per raggiungere da tre quarti campo la rete di protezione della tribuna centrale, alle spalle della panchina dell’Aversa Normanna, e aggrappandosi alla stessa rete, profferiva ripetutamente espressioni ingiuriose verso alcuni tifosi della squadra locale. Il calciatore veniva ammonito”. Dal referto dell’arbitro, come detto, risulta che l’interessato è stato ammonito al 40’ del primo tempo (verosimilmente, quindi, a seguito della rete segnata) per CNR, sicché – considerato che, ai sensi dell’art. 35, punto 1.1, i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare – non può ritenersi provato un comportamento del calciatore Montervino, successivo alla segnatura della rete, talmente litigioso e ingiurioso da provocare la reazione dei tifosi locali, atteso che un tale atteggiamento avrebbe dovuto essere inevitabilmente sanzionato con l’espulsione dal direttore di gara e descritto nel suo referto. Peraltro, nella richiamata relazione del Collaboratore della Procura Federale è indicato che “al termine del primo tempo lo stesso Montervino cercava nuovamente di raggiungere la rete di protezione ma veniva impedito dai suoi stessi compagni di squadra. Montervino era stato più volte bersagliato da sfottò e ingiurie da parte di pochi tifosi dell’Aversana presenti in tribuna centrale e immediatamente a ridosso della rete di protezione”. Tale episodio, non rilevato dall’arbitro, assume significato nel complessivo comportamento dell’atleta, denotando un atteggiamento aggressivo la cui gravità è accentuata dal fatto di rivestire la qualifica di capitano della squadra. Pertanto, la Corte, rilevato che una giornata di squalifica discende dall’espulsione per doppia ammonizione irrogata al calciatore, ritiene equo - in ragione di tale ultima condotta del sig. Montervino ed escluso, in quanto non provato, il nesso di causalità tra il suo atteggiamento e la reazione dei tifosi della squadra locale - infliggere allo stesso altre due giornate di squalifica, con la conseguenza che la sanzione della squalifica complessivamente irrogata allo stesso deve essere ridotta da sei a tre gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Salernitana 1919 di Salerno, determina la squalifica inflitta al calciatore Montervino Francesco in 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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