F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 7. RICORSO DEL F.C. APRILIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEMBRONI EMANUELE SEGUITO GARA L’AQUILA/APRILIA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 31 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
7. RICORSO DEL F.C. APRILIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SEMBRONI
EMANUELE SEGUITO GARA L’AQUILA/APRILIA DEL 20.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109/DIV del 22.1.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Sembroni Emanuele tesserato in favore della società F.C. Aprilia S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro L’Aquila/Aprilia disputato il 20.1.2013, il Sembroni colpiva volontariamente con un calcio da tergo un avversario; espulso, mentre si allontanava profferiva frasi offensive verso la terna arbitrale intervallate da espressioni blasfeme. Avverso tale provvedimento la società F.C. Aprilia S.r.l.ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 24.1.2013. La reclamante contesta l’entità della sanzione comminata dal giudice sportivo. A sostegno del proprio assunto, la ricorrente deduce che la condotta ascritta al calciatore deve essere qualificata come meramente irriguardosa, poiché non fa mai riferimento esplicito alla terna arbitrale. Tale circostanza sarebbe confermata dal rapporto redatto dal commissario di campo. Il motivo non è fondato. La relazione del commissario di campo evidenzia che il Sembrioni, “avviandosi verso il tunnel degli spogliatoi, rivolto alla propria panchina gridava ‘porco dio contiamo meno di zero: hanno rotto il cazzo, porco dio. Invitato dal sottoscritto commissario di campo ad uscire entrando nel tunnel, rispondeva ‘stai zitto pure te”. In tale contesto, risulta evidente che il Sembrioni, pur coinvolgendo tra i destinatari delle proprie parole anche le persone collocate presso la sua panchina, abbia inteso offendere proprio la terna arbitrale, utilizzando un linguaggio blasfemo e oltraggioso. In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Aprilia S.r.l. di Aprilia (Latina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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