F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CENICCOLA ALESSIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI, POGGIBONSI/ESPERIA VIAREGGIO DEL 16.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CENICCOLA ALESSIO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO BERRETTI, POGGIBONSI/ESPERIA VIAREGGIO DEL 16.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013)
Con ricorso del 22.2.2013, la società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 109/TB del 20.2.2013, con la quale veniva inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Ceniccola Alessio, perché durante l’incontro del Campionato Berretti Poggibonsi/Esperia Viareggio del 16.2.2013, colpiva con un calcio all’altezza dell’inguine un avversario procurandogli un taglio sulla coscia destra e costringendolo a lasciare il terreno di gioco. Con successivo atto di questa Corte datato 22.2.2013, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dalla stessa in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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