F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. LA MANTIA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/GUBBIO DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 205/CGF del 14 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO CALC. LA MANTIA ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/GUBBIO DEL 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132/DIV del 5.3.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore La Mantia Andrea tesserato in favore della società Barletta Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Barletta/Gubbio del 3.3.2013, il La Mantia, teneva un comportamento offensivo verso un assistente arbitrale. Avverso tale provvedimento il calciatore La Mantia Andrea ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.3.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.3.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore La Mantia Andrea, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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