F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MAJELLA NUNZIO (ALL’EPOCA TESSERATO VITERBESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92 N.O.I.F.- (NOTA N. 2106/126 PF12-13/AM/MA DEL 15.10.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO CALC. MAJELLA NUNZIO (ALL’EPOCA TESSERATO VITERBESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92 N.O.I.F.- (NOTA N. 2106/126 PF12-13/AM/MA DEL 15.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013) Il calciatore Majella Nunzio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 14.2.2013 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 mesi allo stesso con riferimento “alle violazioni disciplinari riconducibili alla mancata partecipazione alle sedute di allenamento della A.S. Viterbese Calcio S.r.l.”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione comminata in primo grado e, in via subordinata, la riduzione della squalifica, il ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare egli ha sostenuto di non aver commesso nessuna inadempienza ai suoi doveri nei confronti della società di appartenenza non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione circa il programma degli allenamenti per i mesi di maggio e giugno 2012, sostenendo l’irrilevanza e/o insufficienza della informativa verbale proveniente dal Direttore Sportivo Sig. Maurizio Manfra. Inoltre il ricorrente ha evidenziato il fatto che aveva richiesto alla società di appartenenza con fax del 9.5.2012 di essere messo a conoscenza dei giorni di allenamento che si dovevano svolgere in tale periodo con comunicazione a mezzo fax da inviarsi ad un determinato numero telefonico e che, invece, la società aveva inoltrato le sue comunicazioni al precedente indirizzo del calciatore. Infine egli ha dedotto la sua acclarata impossibilità a partecipare alle sedute di allenamento a causa di una persistente forma di pubalgia che lo costringeva a rimanere a riposo per l’intero periodo in questione, così come documentato da certificati medici. Il ricorso va parzialmente accolto con riferimento all’entità della sanzione comminata che, considerato il comportamento addebitato al ricorrente, può essere ridotta da tre a due mesi di squalifica. Non può, invece, accogliersi la domanda proposta in via principale di annullamento della sanzione, in quanto va ravvisata la sussistenza di una evidente responsabilità disciplinare in capo all’atleta per la mancata partecipazione agli allenamenti nel periodo in questione, così come puntualmente rilevato dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Infatti va attribuita efficacia alla comunicazione verbale effettuata in data 6.5.2012 da parte del Direttore Sportivo a tutti i componenti della rosa di prima squadra. E comunque, anche volendo prescindere da tale comunicazione, non può non darsi rilievo al fatto che la società ha inviato la sua comunicazione presso il luogo di residenza del calciatore che risulta anche dalle successive dichiarazioni di liberatoria sottoscritte dal ricorrente in data 28.5.2012 e in data 5.6.2012, acquisite dalla Procura Federale. Quanto alla acclarata impossibilità per il ricorrente di partecipare alle sedute di allenamento a causa di una persistente forma di pubalgia va rilevato che la relativa certificazione medica in data 9.5.2012 non è stata fornita alla società di appartenenza, nonostante in pari data lo stesso abbia inviato un fax ad essa chiedendo di essere informato sulle date di svolgimento degli allenamenti. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Majella Nunzio riduce la sanzione della squalifica a 2 mesi. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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