F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLZAN MARCOS SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, FERMANA/VIS TORGIANO 1928 DEL 20.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 196 del 21.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 15 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLZAN MARCOS SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, FERMANA/VIS TORGIANO 1928 DEL 20.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 196 del 21.2.2013) Con ricorso del 25.2.2013, la US Fermana S.S.D. S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 196/Coppa Italia Dilettanti del 21.2.2013, con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 gare il calciatore Bolzan Marcos per avere lo stesso, nel corso della gara disputata con la U.S. Torgiano, “a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore avversario, scuotendolo con violenza per alcuni secondi”. La reclamante sostiene che l’atto posto in essere non sia consistito in quello descritto dall’Assistente ma, più semplicemente, in uno “sberleffo”, in reazione alla ritenuta rudezza con la quale un calciatore della Vis Torgiano avrebbe portato di peso fuori dal campo uno della U.S. Fermana infortunatosi, motivo per il quale chiede l’audizione del Direttore di Gara. Tale gesto, comunque, non avrebbe prodotto alcuna conseguenza fisica, tanto è vero che i due calciatori, alla fine della partita, si sarebbero salutati normalmente. Il reclamo è infondato. Ferma restando la non decisività e quindi la inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto, avente ad oggetto esclusivamente i fatti che avrebbero portato alla condotta punita con l’espulsione, che in alcuna maniera possono giustificarla, costituire un’esimente o limitarne la portata, è indubitabile che la stessa sia stata posta in essere con le modalità precisamente descritte dall’Assistente che ne ha peraltro chiarito la natura violenta. La misura della sanzione deve ritenersi pertanto congrua, soprattutto alla luce delle modalità, anche temporali, con le quali è stato compiuta l’attività, indicative di una volontà preordinata alla commissione della stessa. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. di Fermo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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