F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S.D. CAMPOCROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOCROCE/RIO SAN MARTINO DEL 27.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 13.2.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 234/CGF del 05 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S.D. CAMPOCROCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPOCROCE/RIO SAN MARTINO DEL 27.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 62 del 13.2.2013)
Con il ricorso indicato in epigrafe, la U.S.D. Campocroce ha impugnato per revocazione la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che, con riferimento alla gara Campocroce/Rio San Martino, in riforma della delibera adottata dal Giudice Sportivo Regionale con Com. Uff. n. 62 del 13.2.2013, ha omologato il risultato acquisito sul campo di 0-1 in favore della società Rio San Martino. La ricorrente, in particolare, lamenta la mancata comunicazione da parte della Società Rio San Martino del reclamo innanzi alla C.D.T. e la mancata comunicazione della convocazione per la riunione tenutasi di fronte al predetto organo giudicante. Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità nel caso di specie del rimedio revocatorio. Ad avviso di questa Corte la fattispecie dedotta nel ricorso introduttivo appare indubbiamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 39, comma 1, lett. e) C.G.S. a mente del quale “Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte di giustizia federale, … e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”.
Come è noto, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui alla pocanzi richiamata disposizione presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione o supposizione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare. Nel caso di specie, la Commissione Disciplinare Territoriale, nell’emettere la decisione impugnata, ha presupposto necessariamente la regolare instaurazione del contraddittorio non avvedendosi, invece, della circostanza di fatto che agli atti non risultava prova della comunicazione alla controparte né del reclamo né della convocazione. Ben diverso, invece, sarebbe stato il caso in cui il Collegio giudicante avesse dato atto della omissione di detti adempimenti ed avesse ciononostante deciso nel merito. In tale ultima ipotesi, difatti, si sarebbe verificato un errore di diritto non sindacabile attraverso il rimedio previsto dall’art. 39 C.G.S.. Posta, dunque, l’ammissibilità del presente ricorso, occorre, a questo punto verificare se le doglianze in esso contenute siano meritevoli di accoglimento. Orbene, dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo della C.D.T. emerge incontestabilmente l’assenza di qualsivoglia riscontro circa l’effettuazione delle comunicazioni in parola. Alla luce delle suesposte considerazioni, posto che la decisione impugnata risulta affetta da radicale nullità in conseguenza della mancata convocazione della società U.S.D. Campocroce e che l’omessa comunicazione alla controparte del reclamo all’epoca proposto sempre innanzi alla C.D.T. ne ha determinato la genetica inammissibilità, questa Corte ritiene di disporre l’annullamento senza rinvio della pronuncia gravata con conseguente effetto ripristinatorio della originaria decisione del Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara ammissibile il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Campocroce di Mirano (Venezia), lo accoglie e per l’effetto annulla la decisione della C.D.T. ripristinando la decisione del Giudice Sportivo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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