F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA S.P.A./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO CELANO F.C. MARSICA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE INFLITTA SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA S.P.A./TERMOLI CALCIO 1920 DEL 13.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) Con ricorso del 26.3.2013, la Celano Football Club Marsica ha impugnato la delibera (pubblicata su Com. Uff. n. 120 del 14.3.2013) con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 con diffida per avere propri sostenitori, nel corso del secondo tempo, tentato di entrare sul terreno di gioco scuotendo con violenza il cancello di accesso, senza riuscire nell’intento grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine. Per avere al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, accerchiato l’arbitro ed uno dei suoi assistenti e rivolto insulti. Una di dette persone, qualificatasi presidente della società, si rivolgeva agli ufficiali di gara con gesto irridente (applauso) e profferiva all’indirizzo dei medesimi espressioni gravemente minacciosa (“vi ammazzo tutti e tre”). Soltanto grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine l’Arbitro ed i suoi assistenti riuscivano a fare rientro nel loro spogliatoio e, dopo circa un’ora dal termine della gara, lasciavano l’impianto sportivo scortati dalla Polizia a causa di assembramento ostile di sostenitori della squadra ospitante che continuavano a lanciare insulti e minace contro di loro. La reclamante ha impugnato, altresì, la parte della delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto al Sig. Marco Granaiola la sanzione sportiva della squalifica per 10 gare effettive, per avere, subito dopo la convalida di una rete realizzata dalla squadra avversaria, rivolto espressioni gravemente offensive al direttore di gara contro il quale lanciava uno sputo che attingeva l’ufficiale di gara sul braccio destro. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, IV comma, lett. a) e d) C.G.S.. Alla riunione del , i procedimenti venivano separati in quanto con l’impugnazione promossa la Società ha inteso censurare distinti provvedimenti aventi ad oggetto sanzioni non omogenee, per cui il presente prosegue per la decisione su quelle inflitte alla Società. La reclamante ne sostiene l’eccessività, frutto di una interpretazione delle circostanze di tempo e di luogo non conforme alla realtà, motivo per cui chiede disporsi l’audizione dei propri dirigenti, eventualmente anche alla presenza dell’arbitro, e quindi annullare o ridurre l’ammenda tenendo conto del contegno adottato nei confronti del direttore di gara. Il reclamo non è meritevole di accoglimento in quanto le deduzioni difensive, integranti esclusivamente delle mere prospettazioni di parte, tendono a fornire un’interpretazione diversa di fatti obiettivamente e chiaramente descritti nei documenti di gara. L’incombente istruttorio richiesto, peraltro privo del carattere di decisività, non è pertanto ammissibile, a parte ogni logica considerazione sulla natura degli atti di cui all’art. 31 C.G.S., la cui fede probatoria privilegiata, nel caso di specie, è indiscutibilmente corroborata dalla linearità e coerenza della descrizione di quanto accaduto da parte del Direttore di Gara e degli assistenti, che non lascia adito a dubbi su quanto dagli stessi esattamente percepito e refertato. Nel merito, la decisione del Giudice Sportivo è da ritenersi congrua, in ragione del fatto che gli addebiti contestati trovano ampia conferma nei documenti ufficiali e, in parte, nelle stesse deduzioni difensive che, se da un lato, non negano ma tendono a sminuire la portata offensiva dei comportamenti posti in essere (ci si riferisce al tentativo di ingresso nel terreno di gioco sventato dalle forze dell’ordine, risultando irrilevante sia il numero di soggetti autori sia la natura dell’intervento posto in essere dall’autorità), dall’altro, ne confermano l’accadimento ma ne insinuano dubbi sulla imputabilità alla società sanzionata. In relazione a tale ultimo punto, è bene chiarire che risulta controverso e non credibile che nella zona antistante gli spogliatoi – avente natura off limits per i terzi estranei – si possa creare un assembramento del genere composto da soggetti sconosciuti a meno che gli stessi non siano riconducibili alla società, per cui, a parte la considerazione che proprio la tenuta sportiva indossata identificava i partecipanti, la presenza degli stessi integra a tutti gli effetti gli addebiti contestati. In relazione, infine, alla contestazione avente ad oggetto la frase minacciosa, è bene rilevare che il riferimento al soggetto individuato come colui che si è autoqualificato presidente della Società ha natura meramente descrittiva e non attributiva di responsabilità specifiche rilevando invece la gravità delle minacce e la conferma della presenza di terzi in zona nella quale non erano autorizzati ad intrattenersi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Celano F.C. Marsica S.p.A. di Celano (L’Aquila) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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