F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES, TORTONA VILLALVERNIA/ASTI DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 241/CGF del 12 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 296/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C.D. ASTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI LORENZO SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES, TORTONA VILLALVERNIA/ASTI DEL 23.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 25.3.2013, ha inflitto nei confronti del calciatore Lorenzo Rossi, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 6 giornate di gara effettive, con la seguente motivazione: “espulso per avere, a gioco fermo, colpito con una gomitata allo stomaco un avversario. Al termine della gara interveniva per separare due calciatori, con la mano spingendo da dietro leggermente il direttore di gara assumendo atteggiamento minaccioso all’indirizzo dello stesso”. Avverso tale decisione ha proposto reclamo la società A.C.D. Asti deducendo la eccessiva gravosità della squalifica in rapporto alla sostanziale tenuità dell’episodio verificatosi al termine della gara richiamato nel provvedimento impugnato (episodio valutato, ai fini della determinazione della sanzione, unitamente a quello da cui scaturì l’espulsione del calciatore durante l’incontro). Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.
La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara ed in particolare nel rapporto arbitrale il quale, come è noto, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi che possono essere ricondotti alle ipotesi contemplate al comma 4, lett. a) e lett. b) dell’art. 19 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Asti di Asti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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