F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTILI STEFANO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SOTTILI STEFANO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013) Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al sig. Sottili Stefano, allenatore della società F.B.C. Unione Venezia. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, il Sottili assumeva un comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale, allontanato dal campo si rivolgeva verso l’arbitro dicendogli “non ho fatto nulla, ma che c…. state facendo, state rovinando il campionato”. Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della squalifica. Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo. Ritiene la Corte che l’oggettiva gravità della condotta addebitata – le parole offensive usate verso l’arbitro - e la posizione di responsabilità che il sig. Sottili, quale allenatore, riveste, non consentano di ridurre la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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