F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONATO FRANCESCO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 09 Maggio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 10 Giugno 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONATO FRANCESCO SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/A.C. GIACOMENSE DEL 28.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013) Con Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 159/DIV del 30.4.2013 è stato inflitta la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al al calc. Bonato Francesco, per comportamento offensivo verso la terna arbitrale. Tale decisione veniva assunta perché al termine dell’incontro Unione Venezia/A.C. Giacomense del 28.4.2013, il Bonato avvicinava con tono minaccioso l’arbitro che rientrava negli spogliatoi e gli rivolgeva reiterate frasi offensive e tentava di colpirlo con un pugno, prontamente fermato dai dirigenti della propria squadra. Con reclamo in data 8 maggio 2013 il Presidente della società F.B.C. Unione Venezia (Venezia) chiede che venga ridotta la sanzione della squalifica. Nel reclamo non si contestano i fatti storici addebitati, ma si tende a diminuire la gravità delle condotte censurate dal Giudice Sportivo. Ritiene la Corte che l’oggettiva gravità della condotta addebitata – per le parole offensive usate verso l’arbitro, il contegno minaccioso tenuto nei suoi riguardi ed il tentativo di aggressione fisica allo stesso - non consenta di ridurre la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Mestre (Venezia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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