CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 maggio 2013 promosso da: Sig. Stefano Guberti / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 maggio 2013 promosso da: Sig. Stefano Guberti / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Prof. Avv. Maurizio Benincasa (Arbitro)
Avv. Dario Buzzelli (Arbitro)
riunito in conferenza personale in data 10 maggio 2013 in Roma, ha pronunciato a maggioranza il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2624 del 3 ottobre 2012-689) promosso da:
Sig. Stefano Guberti rappresentato e difeso dagli Avv. Katia De Nicola, Antonio Conte e Gabriele Zuccheretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Katia De Nicola in Roma, Viale del Tintoretto n. 88 parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58
parte intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 3 ottobre 2012 (prot. n. 2624), il Sig. Stefano Guberti (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo lo svolgimento del processo nelle forme abbreviate ex art. 25, comma 4, del Codice e “…in riforma della sentenza di cui al C.U. n. 30/CGF del 21 agosto 2012 e motivazioni al C.U. n. 43/CGF del 05 settembre 2012, prosciogliere il Sig. Stefano Guberti da ogni addebito in quanto infondato in fatto e in diritto”. Con la predetta decisione della Corte di Giustizia Federale, infatti, era stato respinto il ricorso proposto dall’istante avverso la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al C.U. n. 12/CDN del 18 agosto 2012, confermando la sanzione della squalifica per anni tre per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23 aprile 201, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 25 luglio 2012 con nota n. 542/463/PF 10-l1/SP/MG. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Maurizio Benincasa. Con provvedimento in data 8 ottobre 2012 prot. n. 2672 il Presidente del TNAS accoglieva l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e , per l’effetto, riduceva a un terzo sia il termine di pronuncia del lodo sia il termine di costituzione per la FIGC (15 ottobre 2012). Con memoria depositata in data 15 ottobre 2012 prot. n. 7780, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto dell’istanza perché infondata nel merito «…Con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese e agli onorari del presente procedimento…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro l’Avv. Dario Buzzelli. Il Prof. Avv. Maurizio Benincasa e l’Avv. Dario Buzzelli accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 22 novembre 2012. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. Le parti, anche a mezzo dei rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del verbale di udienza, autorizzavano il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice, a prorogare il termine di deposito del lodo, completo delle motivazioni, fino al 31 gennaio 2013.
Il Collegio Arbitrale invitava, quindi, le parti alla discussione sulle istanze istruttorie. La difesa della parte istante insisteva per le richieste istruttorie formulate nella domanda di arbitrato. La difesa della parte intimata ribadiva l’opposizione già manifestata al riguardo nella memoria di costituzione. Sentite le parti e su istanza delle stesse, il Collegio Arbitrale fissava il termine del 30 novembre 2012 alle parti per il deposito di memorie contenenti anche l’illustrazione delle ragioni a sostegno delle istanze istruttorie e il termine del 12 dicembre 2012 alle parti per il deposito di repliche. Il Collegio Arbitrale si riservava. Con note difensive in data 30 novembre 2012 prot. n. 3219 la parte istante contestava le deduzioni svolte nella memoria di costituzione dalla FIGC e confermava i capitoli di prova già articolati nel ricorso introduttivo sui quali sentire come testi i Signori Samuele Cambarau, Cataldo Guarino e Michele Melarosa. Con memoria autorizzata in data 12 dicembre 2012 prot. n. 3327, la FIGC replicava brevemente alla memoria di controparte, insistendo per l’inammissibilità e l’irrilevanza delle richieste istruttorie della parte istante e nelle conclusioni già rassegnate. Con ordinanza in data 28 gennaio 2013 prot. n. 0207, il Collegio Arbitrale, ritenuta l’opportunità, ammetteva l’escussione del teste indicato dalla parte istante, Sig. Samuele Cambarau; ammetteva la parte intimata ad indicare un teste a prova contraria e concedeva termine alla parte intimata fino all’8 febbraio 2013; fissava l’udienza del 19 febbraio 2013 per l’escussione dei due testi e prorogava, ex art. 25, comma 3, del Codice, il termine per la pronuncia del lodo al 30 aprile 2013. Con atto in data 4 febbraio 2013 la FIGC indicava quale teste a prova contraria il Sig. Andrea Masiello e formulava dieci capitoli di prova. Con atto in data 8 febbraio 2013 la parte istante formulava i capitoli di prova del teste ammesso dalla citata ordinanza collegiale del 28 gennaio 2013. All’udienza del 25 marzo 2013, venivano escussi in qualità di testi il Sig. Samuele Cambarau e il Sig. Andrea Masiello. In particolare, il Sig. Cambarau descriveva lo svolgimento degli eventi che avevano preceduto l’incontro avvenuto il 17 aprile 2011 presso l’albergo dove alloggiavano lui stesso e il Sig. Guberti a Bari e i particolari dell’incontro in questione. Il Sig. Masiello, confermando le deposizioni già rese in sede penale e in sede federale, confermava che l’incontro presso l’hotel Oriente a Bari era avvenuto perché il Sig. Guarino l’aveva avvertito – raggiungendolo sotto casa sua – che il Sig. Guberti voleva parlargli. Il Sig. Masiello dichiarava che nel corso dell’incontro il Sig. Guberti gli aveva apertamente fatto la proposta di perdere la partita Bari/Sampdoria, per una somma oscillante fra 45.000 e i 50.000 euro da dividere con gli altri giocatori da coinvolgere nella combine. Il Sig. Masiello riferiva, inoltre, che il giorno dell’allenamento successivo all’incontro del 17 aprile 2011 il Sig. Mutti, allenatore della squadra del Bari, nel corso di una riunione a centrocampo, aveva contestato l’incontro avuto da lui stesso con il Sig. Guberti. Il Collegio Arbitrale, sentite le parti, fissava il termine del 10 aprile 2013 per il deposito di note conclusionali e del 22 aprile 2013 per il deposito di repliche. Le parti, concordemente, rinunciavano all’udienza di discussione e si dichiaravano soddisfatte dello svolgimento del procedimento arbitrale e davano atto della piena osservanza del principio del contraddittorio. Le parti, inoltre, anche a mezzo dei rispettivi procuratori, autorizzavano il Collegio Arbitrale a rendere anticipatamente noto il dispositivo e prorogavano, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice, completo delle motivazioni, al 31 maggio 2013. Con memoria conclusionale in data 10 aprile 2013 prot. n. 0757 la parte istante richiamava tutte le difese svolte e insisteva per l’accoglimento del ricorso. Con memoria conclusionale in data 10 aprile 2013 prot. n. 0758 la parte intimata insisteva per il rigetto delle domande di parte istante. Con le repliche depositate in data 22 aprile 2013 la parte istante depositava ulteriore documentazione, della quale la parte intimata, con e-mail in data 24 aprile 2013 prot. n. 0869, chiedeva lo stralcio, perché non prodotta al TNAS nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal Codice e in violazione del principio del contraddittorio. La parte intimata eccepiva, al contrario, che si trattava di documentazione già depositata innanzi agli organi endofederali, peraltro, richiamati nell’istanza di arbitrato ed erano stati allegati alle repliche solo per comodità di consultazione. Il Collegio riteneva di acquisire agli atti del procedimento la predetta documentazione. All’udienza di camera di consiglio del 10 maggio il Collegio Arbitrale, a maggioranza, pronunciava il dispositivo, pubblicato in pari data, rigettando l’istanza di arbitrato.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 030/CGF del 22 agosto 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 5 settembre 2012, con
Comunicato Ufficiale n. 043/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Unite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Stefano Guberti avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 12/CDN del 10 agosto 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23 aprile 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 25 luglio 2012 con nota n. 542/463/PF 10- l1/SP/MG. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale e la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio anche dalla parte intimate come allegato all’istanza doc. n. 2) sono stati riportati, con una articolata elencazione (pagg. 25-38) infatti, sia il “materiale probatorio acquisito”, sia “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Andrea Masiello, Aldo Guarino e Filippo Carobbio. La considerazione delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Masiello e degli altri soggetti coinvolti ha condotto la Procura Federale a ritenere sussistente l’attività sfociata in un accordo volto a realizzare l’alterazione del corretto svolgimento e dello stesso risultato finale del gara, nel senso di una vittoria della Sampdoria (la partita si è conclusa con il risultato di 0-1 per la Sampdoria). Le risultanze degli interrogatori effettuati dal GIP di Cremona in data 20 gennaio 2010, dal PM di Bari in data 25 gennaio 2012 e dell’interrogatorio del 5 aprile 2012 e dell’audizione “ancora più dettagliata” in data 10 luglio 2012, sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, nel quadro complessivo probatorio raccolto con particolare riferimento all’individuazione del ruolo proprio del Sig. Masiello (pagg. 33-34 anche per quanto riguarda la validità dei riscontri e per i particolari dell’incontro con il Sig. Guberti) Sulla fattiva partecipazione dell’istante alla “combine” in questione si erano, d’altronde, soffermati sia il Procuratore Federale sia la Commissione Disciplinare Nazionale, che, come ricordato nella sentenza della Corte di Giustizia Federale censurata dal Sig. Guberti, aveva, in particolare, posto in rilievo, tra l’altro, che: “...Ai fini del perfezionamento del tentativo di combine che la Procura Federale ha contestato al Guberti, infatti, appare del tutto indifferente che l’incontro fra questi ed il Masiello sia effettivamente durato dieci minuti (come ammesso dallo stesso Guberti), ovvero un’ora ed oltre (come riferito dal Guarino), apparendo del tutto sufficiente alla formulazione della richiesta di alterazione del risultato della gara in questione anche il minore dei due predetti lassi temporali. Venendo, dunque, al contenuto del colloquio intercorso fra Guberti e Masiello, appare a questa Corte assistita da sufficienti e concludenti aspetti probatori e corroborata da concordanti e precisi elementi indiziari la tesi fattuale sulla quale la Procura Federale fonda la contestazione di illecito sportivo a carico del Guberti. Il Masiello, infatti, ha nelle diverse sedi sempre riferito, con univocità e concordanza di versioni, della richiesta formulatagli dal Guberti di assicurare alla Sampdoria un esito vittorioso della gara che si sarebbe disputata la domenica successiva con il Bari. Appare oggettivamente verosimile, d’altro canto, che in considerazione della posizione in classifica delle due compagini all’epoca dei fatti, il Guberti potesse astrattamente aspirare ad una possibile disponibilità del Bari, già retrocesso, a concedere alla compagine ligure l’acquisizione di tre punti fondamentali per le residue speranze della stessa di permanenza in Serie A”.(pag. 2 della sentenza della Corte di Giustizia Federale). Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5 CGS per avere l’istante, prima della predetta gara, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, accettando l’istante stesso di partecipare alla “combine”. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Masiello alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Bari/Sampdoria del 23 maggio 2011. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Masiello. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale.
2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2 e 5 CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Bari/Sampdoria del 23 aprile 2011. La Corte di Giustizia Federale ha, innanzitutto, diffusamente ricostruito la vicenda e si è, quindi, soffermata sulla fondatezza e sulla sufficienza del materiale probatorio acquisito “Da questo punto di vista, pertanto, appare a questa Corte ultronea ogni indagine volta a stabilire se vi sia effettivamente stata o meno una proposta di corresponsione di denaro da parte del Guberti al Masiello, ed in caso affermativo a determinarne la provenienza, rivestendo indubitabilmente di per sé sola rilevanza causale determinante, ai fini del perfezionamento dell’illecito disciplinare contestato al Guberti, la mera richiesta di alterazione del risultato della gara, ancorché la stessa sia stata in ipotesi avanzata, per così dire, a titolo gratuito e di cortesia. Ulteriori univoci, precisi e concordanti elementi indiziari a carico del Guberti, altresì idonei a costituire adeguato riscontro oggettivo alle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dal Masiello, sono costituiti dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è sviluppata la sequenza fattuale oggetto di indagine.” Ha precisato ancora la Corte di Giustizia Federale che “In primo luogo, appare del tutto inverosimile la motivazione addotta dalla difesa del Guberti a giustificazione della presenza dello stesso nel capoluogo pugliese la domenica antecedente la gara Bari - Sampdoria. Avverso la tesi della visita a vecchi amici - si pensi, peraltro, da un lato che il Guberti ha militato nelle file del Bari appena sei mesi, dall’altro che non ha fornito alcuna prova di ulteriori precedenti o successivi soggiorni a Bari, infine che non risulta affatto legato da un particolare rapporto di amicizia con il Masiello – militano, infatti, una pluralità di concordanti elementi presuntivi, che fanno convergere nella direzione della soluzione diametralmente opposta a quella pretesa dalla difesa dell’incolpato: si pensi al fatto che il Guberti, dopo aver preso parte (seppure senza entrare in campo) alla gara Milan/Bari disputata alle ore 20,45 del giorno 16.4.2011 e quindi conclusasi in tarda serata, la mattina successiva si alza prestissimo per recarsi all’aeroporto di Linate e trasferirsi a Bari, con un biglietto acquistato solo lo stesso 16.4.2011 (e cioè senza avere in alcun modo programmato la pretesa visita di cortesia a vecchi amici). Giunto a Bari si trasferisce in una camera di albergo e qui incontra in via riservata e quasi clandestina il Masiello, che si trovava in città perché quel giorno non aveva seguito la propria squadra impegnata in trasferta a Cesena in quanto squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di campionato. La circostanza, dedotta dalla difesa del Guberti in grado di appello, relativa alla sospensione dei permessi post gara e del ritiro “punitivo” per i calciatori della Sampdoria a partire dal giorno 18.4.2011, lungi dal dimostrare, come si vorrebbe, che lo stesso si sarebbe recato a Bari il giorno 17.4.2011 in quanto ne avrebbe avuto la possibilità solo quel giorno, milita invece a favore della comprova ulteriore della tesi accusatoria, apparendo quanto meno singolare, per non dire del tutto inverosimile, che il deferito si sia recato a Bari proprio in quell’unico giorno di libertà, in vista di un’intera settimana di ritiro con la squadra, decidendo di sottoporsi ad un lungo e non programmato viaggio per vedere amici, invece di passare la giornata di riposo con la compagna incinta. Il tutto, va notato, la domenica antecedente la gara Bari/Sampdoria. Ed è proprio questo l’elemento di maggiore e decisivo rilievo ai fini del riscontro oggettivo dell’attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal Masiello: come correttamente ha rilevato l’impugnata decisione, infatti, è elemento di grave ed assoluto sospetto il fatto che due calciatori, militanti in compagini che si dovranno affrontare da lì a sette giorni, si incontrino nel segreto di una stanza d’albergo, soprattutto quando uno di essi affronta un viaggio di oltre ottocento chilometri per ottenere un colloquio con l’altro per il tramite di una comune amicizia. D’altro canto, dalle carte processuali emerge come l’intrinseca e potenziale illiceità del motivo di tale incontro sia stata appieno percepita dallo stesso allenatore del Bari, Bortolo Mutti, il quale, nel corso di un allenamento svolto nella settimana antecedente la gara in esame, ebbe a redarguire lo stesso Masiello per il solo fatto di avere incontrato il Guberti, ritenendo quindi sospetto e poco opportuno un tale incontro, pur non essendo appieno a conoscenza dei motivi dello stesso. Da tale circostanza, quanto meno, si ricava che evidentemente nell’ambiente la gara in questione era comunemente ritenuta ad alto rischio di combine, risultando ulteriormente confermata l’infondatezza e la non verosimiglianza della tesi, sostenuta dalla difesa del ricorrente, della casualità dell’incontro Guberti - Masiello. Nondimeno del tutto infondate si appalesano le censure articolate nel proprio reclamo dalla difesa del Guberti in relazione all’inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie svolte dal Masiello, non solo in considerazione dell’indiscutibile convergenza degli elementi di riscontro oggettivo a suffragio delle stesse, ma anche in virtù dell’imprecisione degli elementi fattuali posti a fondamento del censure medesime.” Ritiene, quindi, la Corte di Giustizia Federale che “nella surriferita ottica dell’assoluta solidità dell’impianto probatorio ed indiziario a carico del Guberti, tali dichiarazioni de relato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del medesimo, non svolgono alcuna particolare funzione di riscontro oggettivo di quelle auto ed etero accusatorie effettuate dal Masiello, le quali trovano sufficienti e decisivi riscontri oggettivi nelle predette risultanze probatorie e nel delineato complesso indiziario, che le rafforza in misura essenziale ai fini del raggiungimento del pieno convincimento della Corte in ordine alla responsabilità del calciatore deferito per le violazioni regolamentari al medesimo ascritte.” Le testimonianze rese dai testi all’udienza del 26 marzo 2013 non contraddicono questo quadro ricostruttivo in sé perfettamente logico e coerente, perché il Sig. Masiello ha confermato sotto ogni profilo, anche di dettaglio, le precedenti dichiarazioni rese sia in sede federale, sia in sede penale, senza mai cadere in contraddizione. Il Sig. Cambarau ha confermato l’avvenuto incontro presso l’hotel Oriente e la sua testimonianza non ha scalfito i precisi riscontri forniti dal Sig. Masiello sul punto della combine. Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusione alle quali è pervenuta la Corte di Giustizia Federale. La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (interrogatori effettuati dal GIP di Cremona in data 20 gennaio 2010, dal PM di Bari in data 25 gennaio 2012 e dell’interrogatorio del 5 aprile 2012 e dell’audizione “ancora più dettagliata” in data 10 luglio 2012 e innanzi alla Procura Federale) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre nè la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013; lodo Cassano c. FIGC del 30 aprile 2013; lodo Bertani c FIGC del 6 maggio 2013). Ritiene, quindi, il Collegio Arbitrale, a maggioranza, che debba ritenersi raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del Sig. Guberti e che la chiamata in correità dello stesso sia fornite dei necessari riscontri. Le dichiarazioni rese dal Sig. Masiello e confermate dal quadro di riferimento precisamente ricostruito sia in termini generali sia in termini specifici al caso concreto, appaiono idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come, appunto, precisato supra.
3. Atteso il rigetto dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di porre a carico del Sig. Stefano Guberti le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00); e di porre a carico del Sig. Stefano Guberti, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 5000,00 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, a maggioranza e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
a) rigetta l’istanza di arbitrato proposta;
b) condanna il Sig. Stefano Guberti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500 (euro millecinquecento), oltre IVA e CPA;
c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico del Sig. Stefano Guberti il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale che liquida in euro 5000 (cinquemila), oltre accessori e spese;
d) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Sig. Stefano Guberti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
Così deliberato a maggioranza in Roma, in data 10 maggio 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Maurizio Benincasa
F.to Dario Buzzelli