CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 05/06/2013 – ASD Fiorentina Handball/Federazione Italiana Giuoco Handball
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 05/06/2013 - ASD Fiorentina Handball/Federazione Italiana Giuoco Handball
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva
Composta da
Dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore,
Dott. Giovanni Francesco Lo Turco
Prof. Roberto Pardolesi
Prof. Massimo Luciani, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio
introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2013, presentato, in data 25 marzo 2013, da
A.S.D. FIORENTINA HANDBALL, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Marchetti,
contro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL, in persona del suo Presidente pro tempore, avv. Francesco Purromuto, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,
e nei confronti di
Francesco Purromuto, quale Presidente eletto della F.I.G.H., non costituitosi in giudizio,
nonché contro i controinteressati Consiglieri federali della F.I.G.H., eletti nell’assemblea tenutasi in data 29 novembre 2012, nelle persone di Mario Bazzanella, Raffaele Caputo, Adriano La Croix, Giuseppe Lo Duca, Giovanni Saporiti, Placido Villari, Claudio Zorzi, Franco Chionchio, Cristina Lenardon, Angelo Dicarolo, tutti non costituitisi e con notifica del ricorso presso la Federazione;
e contro
il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della F.I.G.H. eletto nella medesima assemblea, nella persona del dott. Giovanni Veronese, non costituitosi in giudizio e con notifica del ricorso presso la Federazione;
per l’annullamento, revoca e/o riforma della decisione 4 febbraio 2013 della Corte di Appello Federale (F.I.G.H.) contenente dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla società sportiva attuale ricorrente, insieme ad altre 31 società, per ottenere l’annullamento dell’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Handball (F.I.G.H.), tenutasi in Napoli in data 29 ottobre 2012 e di ogni atto ad essa connesso, ivi comprese le deliberazioni della Commissione verifica dei Poteri, della Commissione di scrutinio, nonché le operazioni di voto mediante le quali sono state rinnovate le cariche di Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente dei Revisori dei Conti,
uditi, nell’udienza del 23 maggio 2013, il Relatore, Presidente Riccardo Chieppa, l’avv. Alberto Marchetti per il ricorrente e l’avv. Prof. Guido Valori per la Federazione.
RITENUTO IN FATTO
Con atto 15 marzo 2013, depositato il 25 successivo, l’A.S.D. Fiorentina Handball ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la revoca e/o la riforma, la decisione 4 febbraio 2013 della Corte di Appello Federale F.I.G.H., contenente dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla medesima società sportiva, attuale ricorrente insieme ad altre 31 società, per ottenere l’annullamento dell’assemblea elettiva della Federazione Italiana Giuoco Handball, tenutasi in Napoli in data 29 ottobre 2012 e di ogni atto ad essa connesso, ivi comprese le deliberazioni della Commissione Verifica dei Poteri, della Commissione di scrutinio, nonché le operazioni di voto mediante le quali sono state rinnovate le cariche di Presidente Federale, del Consiglio Federale e del Presidente dei Revisori dei Conti.
La società ricorrente, dopo avere esposto che la suindicata decisione (impugnata in questa sede) non le era stata notificata, ma era stata conosciuta il 13 marzo 2013, attraverso la consultazione del sito ufficiale della F.I.G.H., nel quale era stata pubblicata a pag 10 del C.U. n. 18 del 13 febbraio 2013, ed avere premesso le vicende e le rispettive difese della procedura avanti alla Corte di Appello Federale, conclusesi con la anzidetta decisione 4 febbraio 2013 contenente dichiarazione di inammissibilità del ricorso, per mancanza di notifica ad alcuno degli eletti controinteressati, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione, sottolineando il carattere di diritti indisponibili delle situazioni soggettive dedotte nella controversia e la relativa importanza, in relazione all’esercizio del voto degli affiliati nell’ambito dell’Assemblea elettiva degli organi (al vertice) della F.I.G.H.:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Regolamento Organico F.I.G.H. e dell’art. 42, comma V, del Regolamento di Giustizia e di Disciplina: inapplicabilità alla fattispecie della norma del procedimento e giudizio disciplinare e mancanza di ogni norma specifica sui controinteressati, in materia di ricorsi alla Corte di Appello Federale; laddove l’inammissibilità in tale ultimo procedimento sarebbe prevista nell’unica e tassativa ipotesi di omessa sottoscrizione dell’originale
del ricorso; il contraddittorio sarebbe stato correttamente instaurato e garantito nei confronti della Federazione, unica controparte in relazione ai vizi lamentati delle irregolarità, propedeutiche alla corretta formazione del consenso assembleare, per fatti e comportamenti posti in essere dagli organi della F.I.G.H. (presidente onorario della stessa F.I.G.H. quale presidente dell’Assemblea, presidente Commissione Verifica dei Poteri, presidente della Commissione elettorale); gli eletti non sarebbero coloro che hanno posto in essere i comportamenti illegittimi, ma sarebbero solo gli indiretti beneficiari: tutti gli eletti, in ogni caso, avrebbero avuto notizia della controversia, in quanto componenti degli organi elettivi della Federazione, e sarebbero potuti intervenire ad opponendum.
2) Senza abbandono delle precedenti argomentazioni la ricorrente chiede la dichiarazione di invalidità dell’Assemblea nazionale ordinaria elettiva della F.I.G.H., con rinnovazione delle cariche degli organi federali, sulla base dei seguenti ulteriori motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli art. 70, comma 5, e 73, comma 2, del Regolamento Organico F.I.G.H. in relazione ad una serie di irregolarità e vizi nel corso dell’Assemblea;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 76, comma 1, Regolamento Organico F.I.G.H.
Nel ricorso vengono chiesti una serie di mezzi istruttori, mediante l’acquisizione di atti dell’Assemblea e l’audizione del Presidente delle Commissioni e di componenti di organi della F.I.G.H. (Verifica Poteri, Ufficio di Presidenza e seggio elettorale).
3.- Si è costituita in giudizio la F.I.G.H. che, con memoria 25 marzo 2013, dopo avere esposto le vicende del ricorso, ha dedotto:
a) la società ricorrente, che ha espresso regolarmente il proprio voto, avrebbe proposto un ricorso di tenore del tutto analogo a quello davanti alla CAF, senza che possa emergere l’interesse attuale e concreto, comunque non sarebbero proponibili motivi in forma generica o privi di allegazioni specifiche, non essendo consentito un riesame generale dell'operato dell’ufficio elettorale; conseguentemente il ricorso sarebbe inammissibile;
b) l’infondatezza del motivo relativo alla pronuncia di inammissibilità per difetto di contraddittorio nei confronti dei controinteressati (eletti agli organi federali sulla base della votazione dell’assemblea elettiva); la F.I.G.H. - rispetto alla quale non vi era stata una notifica, ma semplicemente il deposito di copia del ricorso - non avrebbe assunto la veste di controparte o di contro interessata; la CAF avrebbe applicato principi di diritto di ordine generale e il precetto irrinunciabile del contraddittorio;
c) l’infondatezza e l’inammissibilità delle altre censure, con ampia confutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Innanzitutto deve essere affermata la competenza di questa Alta Corte, in relazione alla prospettazione nel ricorso di questioni attinenti alle elezioni dei massimi organi di una Federazione sportiva (decisione Alta Corte n. 25 del 2012 e n. 3, 8 e 11 del 2013), coinvolgendo aspetti processuali di rilevanza per l’ordinamento sportivo, relativi all’integrità del contraddittorio, come requisito necessario ed inderogabile di ogni procedimento con garanzie giustiziali e, quindi, anche avanti alla giustizia sportiva.
2 .- Assume carattere preliminare ad ogni altro profilo il motivo di gravame che riguarda la legittimità della dichiarazione, contenuta nella decisione CAF del 4 febbraio 2013 (C.U. n. 18 del 13 febbraio 2013), di inammissibilità del ricorso per difetto del contraddittorio nei confronti degli eletti nella procedura assembleare elettiva, di cui erano stati denunciati vizi e richiesto l’annullamento.
Infatti, il mancato superamento dell’inammissibilità, affermato dalla decisione impugnata, escluderebbe, in radice, la possibilità di esame di ogni altro profilo prospettato da entrambe le parti in questa sede. Ciò in quanto il ricorso di impugnazione avanti a questa ultima sede della Giustizia sportiva, nei casi ordinari di impugnazione di decisione della Giustizia federale, può essere validamente proposto, in via principale, per motivi attinenti a vizi della decisione impugnata. Qualora questi vizi siano di contenuto processuale - con negazione dell’improcedibilità o inammissibilità del ricorso (affermate nel grado federale) - gli eventuali altri profili sono suscettibili di essere esaminati esclusivamente a seguito dell’annullamento di questo punto di decisione (processualmente esaustivo), naturalmente fermi i limiti delle preclusioni verificate in sede di giustizia federale e dei motivi ritualmente proposti nel ricorso introduttivo dell’impugnazione avanti a questa Alta Corte.
L’anzidetto motivo di gravame, attinente all’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di completezza del contraddittorio, è privo di fondamento, poiché risulta un invio del primo ricorso alla sola F.I.G.H., mediante semplice consegna a cura del difensore dei ricorrenti ed un ricevimento protocollato l’8 novembre 2012, mentre sono rimasti completamente estranei alla impugnazione avanti alla CAF proprio i soggetti principali contraddittori necessari, trattandosi di impugnazione avverso l’intera procedura del voto con richiesta di annullamento di tutti i risultati elettorali.
3.- Da sottolineare che il problema del difetto di contraddittorio era stato ritualmente sollevato dal Collegio giudicante di primo grado (provvedimento 24 gennaio 2013, insieme alla fissazione della seconda udienza di discussione per il 4 febbraio 2013, richiamato testualmente dal ricorso in questa sede ed acquisito agli atti). Il profilo dell’incompletezza del contraddittorio era stato oggetto
di discussione anche nella memoria difensiva 31 gennaio 2013 della parte ricorrente, senza che fosse neppure prospettata una possibile integrazione del contraddittorio ed anzi sostenendo una serie di argomentazioni sulla netta indifferenza della posizione degli eletti ed escludendone una esigenza di partecipazione.
Pertanto la CAF era pienamente legittimata a pronunciarsi sulla necessarietà della presenza in giudizio.
Del resto l’integrazione del contraddittorio, con la notifica del ricorso agli eletti (di cui si contestava la legittimità dell’elezione e tutti facilmente individuabili data la pubblicità della proclamazione in assemblea elettiva), poteva anche essere liberamente e tempestivamente effettuata dalla attuale ricorrente di propria iniziativa, prima della seconda udienza, una volta che era stato messa sull’avviso di tali esigenze. D’altro canto, l’ordine di integrazione del contraddittorio rientra nelle valutazioni discrezionali del giudicante, salvo che vi siano specifiche, tempestive richieste della parte interessata alla regolarizzazione del contraddittorio, ferme le relative preclusioni processuali.
In realtà, solo in sede di udienza di discussione del 4 febbraio 2013 vi sarebbe stato (secondo il ricorso in questa sede e senza indicare o allegare alcuna prova) un semplice accenno – ferma la tesi della estraneità degli eletti e della loro non necessaria presenza – ad una alternativa “di provvedimento volto alla integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri litisconsorti necessari”, continuandosi a sostenere la sufficienza della semplice notizia del ricorso, in quanto gli eletti erano componenti degli organi elettivi della Federazione intimata.
Di conseguenza la CAF, avendo tempestivamente sollevato d’ufficio la questione del difetto del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti, era pienamente legittimata a pronunciarsi sulle conseguenze del difetto processuale. Anzi, la Corte federale ha affermato in modo specifico che “la difesa dei ricorrenti non ha nemmeno invocato la possibilità di sanatoria”: questo profilo non è stato oggetto di alcuna censura puntuale in questa sede.
La tesi dell’attuale ricorrente dell’irrilevanza ai fini del contraddittorio della posizione giuridicamente tutelata degli “eletti”, in quanto la responsabilità dei vizi procedurali delle elezioni sarebbe esclusivamente degli organi federali, mentre gli “eletti” avrebbero solo beneficiato dei risultati della procedura elettorale, non è sostenibile in un giudizio di impugnazione dei risultati elettorali e non di responsabilità.
Infatti, in questi giudizi è ininfluente il problema di chi abbia dato causa ai vizi e della relativa responsabilità (salvo un comportamento causale di chi non sia legittimato ad eccepire i vizi da esso stesso provocati), mentre assume rilevanza la legittimità ed il mantenimento o meno dei risultati elettorali, dei quali i soggetti “eletti” non possono essere privati, con possibilità di eventuale annullamento in sede giustiziale degli stessi risultati, senza che si sia instaurato un valido contraddittorio nei loro confronti, pur essendo il complesso degli eletti la principale controparte in un giudizio che coinvolga tutti gli anzidetti risultati.
Neppure è giuridicamente sostenibile che la trasmissione rituale di copia del primo ricorso (nella specie effettuata alla sola Federazione) possa avere effetti diretti (processuali) sulla posizione personale del Presidente Federale eletto, né tantomeno possa avere valenza di notifica per altri soggetti vincitori della competizione elettorale, come conseguenza di una asserita (da parte della controparte) conoscenza della controversia, trattandosi di soggetti facenti parte degli organi al vertice della Federazione.
Da rilevare, altresì, che, anche in questa sede, la notifica dell’impugnazione ai controinteressati eletti (malgrado non fossero stati evocati in primo grado e non fosse suscettibile di sanatoria postuma il difetto di contraddittorio rilevato nella decisione di primo grado) è stata irritualmente effettuata agli eletti non nella loro residenza o domicilio, ma (senza consegna in mani proprie) presso la Federazione della quale compongono semplicemente un organo collegiale meramente elettivo.
La chiamata in giudizio con comunicazione diretta o notifica o consegna dell’atto introduttivo di un giudizio nei confronti di un determinato soggetto (nelle forme – da notare – ampiamente consentite, nel campo della giustizia sportiva) non può essere sostituita da una semplice e generica acquisizione (interposta) di notizia della controversia, peraltro neppure provata o di provenienza diretta da parte del ricorrente.
Neppure valida è la tesi della difesa della ricorrente società che la suddetta mancanza fosse superabile attraverso una facoltà di esercizio di un “intervento ad opponendum”, anche perché trattasi di giudizio di impugnazione, nel quale gli eletti sono parti necessarie e quindi da evocare espressamente e singolarmente in giudizio.
Nella specie i soggetti eletti – tutti, in relazione al carattere generale della richiesta di annullamento - sono rimasti completamente al di fuori del procedimento in primo grado, per cui non si poteva porre neppure una possibilità di integrazione, non essendo stato il ricorso proposto nei confronti di almeno uno solo dei contraddittori necessari e principali in caso di contestazione dell’intero procedimento elettorale.
La Federazione assume la qualità di parte nel presente giudizio, sia per espressa previsione del Codice dell’Alta Corte (art. 4, comma 1), sia quale autorità di rappresentanza ed esponenziale dell’organismo sportivo settoriale (F.I.G.H.), e non dei singoli componenti degli organi collegiali, sia quale soggetto da cui proviene la procedura elettorale ed ente di riferimento dei risultati, a sua volta tenuto a conformarsi ad eventuale annullamento mediante indizione di eventuali nuove elezioni.
Invece, tutti gli eletti sono i veri titolari di un diretto interesse opposto a quello della ricorrente, che contesti nel complesso i risultati elettorali, chiedendone l’annullamento.
Anzi, l’Ente esponenziale cui appartiene l’organo, i cui componenti sono gli eletti in una procedura elettorale amministrativa, in un primo non breve indirizzo della giurisprudenza amministrativa, non era stato neppure considerato, ai fini della regolare instaurazione del giudizio
elettorale, ritenendosi esclusivi contraddittori nelle impugnazioni delle operazioni elettorali solo i candidati eletti, che potevano essere pregiudicati da un eventuale accoglimento del ricorso (in fattispecie di elezioni del consiglio comunale, con riferimento a Comune: Cons. Stato, V, 8 giugno 1956, n. 485; escludendo sia un potere di impugnativa delle decisioni, sia la posizione di contraddittore o controinteressato: Cons. Stato, V, 22 ottobre 1954, n. 1014; 27 agosto 1954, n. 854).
Invece, solo in un successivo periodo, la giurisprudenza si è orientata nel senso della necessità della presenza in giudizio anche dell’Ente, nell’interesse esponenziale delle operazioni elettorali, con imputazione dei risultati (Cons. Stato, V, 27 agosto 1971, n. 745; 14 dicembre 1971, n. 1460, ambedue decisioni con riaffermazione dell’esigenza, per la natura stessa della controversia, della presenza dei controinteressati, individuabili in tutti gli eletti, o in alcuni di essi, e talvolta anche nei non eletti, secondo l’ambito delle contestazioni, che investano tutti i risultati o solo una parte o coinvolgano l’attribuzione dei voti).
Egualmente priva di fondamento è la tesi della ricorrente, secondo cui l’inammissibilità del ricorso non avrebbe potuto essere pronunciata dalla CAF in mancanza di una previsione normativa.
In realtà, l’art. 77 del Regolamento Organico non esaurisce la disciplina procedurale dei ricorsi nella materia in esame, dovendosi applicare, per tutto ciò che non è espressamente contemplato, le norme specifiche per i procedimenti giustiziali endofederali della F.I.G.H., contenute nel Regolamento di Giustizia, ed in particolare l’art. 42, n. 5, che costituisce disposizione pienamente compatibile e necessariamente integrativa per una correttezza processuale.
D’altro canto, il principio del contraddittorio (e la conseguenza in caso di assoluto difetto) è di carattere generale (non solo sul piano costituzionale: art. 111 Cost.) e, quindi, vincolante anche per l’ordinamento sportivo, ma altresì espressamente richiamato, in termini di diritti e doveri generali, per “i processi” dall’art. 1, comma 5, Regolamento Giustizia e Disciplina della F.I.G.H., per ogni procedimento con le forme e le garanzie giudiziali, non potendosi ammettere tali procedimenti senza la presenza, con regolare chiamata in giudizio, di coloro che hanno un preciso e principale interesse contrapposto e qualificato al mantenimento dei risultati elettorali, in quanto eletti.
Del resto un procedimento e una decisione del genere di quella in contestazione che si svolga senza la chiamata in giudizio degli “eletti”, sarebbe inutiliter data, poiché non opponibile contro tutti coloro che, eletti e direttamente interessati alla contestata elezione, non siano stati chiamati in causa.
4 - Il rigetto del motivo di ricorso contro la pronuncia di inammissibilità, contenuta nella decisione impugnata, preclude l’esame di ogni altro profilo sollevato da entrambe le parti, dovendosi, altresì, rilevare che gli aspetti di ulteriore inammissibilità, per difetto di interesse
dell’attuale ricorrente, non risultano essere stati sottoposti all’esame in primo grado, né è stata proposta sul punto impugnazione incidentale per un eventuale omesso esame.
Pertanto, dal rigetto dell’anzidetto motivo, consegue la conferma della decisione impugnata contenente dichiarazione di inammissibilità.
5.- Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio a favore della Federazione resistente, liquidate in complessive euro 2.500 (duemilacinquecento), oltre IVA, oneri contributivi e rimborso dei diritti amministrativi corrisposti dalla stessa Federazione.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
Respinge, come in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe, proposto da A.S.D. Fiorentina Handball e, per l’effetto, conferma la decisione impugnata.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore della Federazione resistente, liquidate come in motivazione.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti, tramite i loro difensori, utilizzando il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2013 e in quella telematica del 4 giugno 2013.
Il Presidente e Relatore
F.to Riccardo Chieppa
Depositato in Roma il 5 giugno 2013.
Il Segretario
F.to Alvio La Face