F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO LUPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013 Procedimento disciplinare a carico di ALESSANDRO LUPI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ALESSANDRO LUPI è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e in riferimento all’articolo 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione al Comunicato n. 1 del Settore Giovanile Scolastico, stagione sportiva 2011/12, per avere autorizzato e, quindi, acconsentito che ad una sessione di allenamento vi partecipasse un giovane calciatore (di 12 anni) omettendo ogni dovuta cautela e sorveglianza ed eludendo così quanto previsto ai punti 2.4 lettera P e 3.6 relativi al Comunicato n. 1 suddetto; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 7 luglio 2013. Ritenuto che: - l’eccezione preliminare di mancata assegnazione dei termini a difesa può ritenersi superata dal deposito della memoria difensiva del 2/4/2013 e dalla successiva memoria integrativa del 16/4/2013, cui ha fatto seguito l’odierna ampia difesa orale nel corso della quale peraltro detta eccezione non è stata riproposta; - che la ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa, seppure suggestiva e non priva di ragionevolezza, pecca tuttavia della mancata motivazione in ordine alla circostanza che il deferito abbia consentito ad un bambino minore di 12 anni estraneo alla società di appartenenza di vestire la tenuta da gioco del Milan così da partecipare, seppure per uno spezzone, ad un allenamento della squadra da lui diretta “Esordienti 2001” AC Milan calcio; - che tale comportamento del deferito, non appare giustificabile anche alla luce di quanto rappresentato dalla difesa, stante in ogni caso il dovere comportamentale di non consentire in alcun modo che un minore di 12 anni possa presentarsi vestito in borghese, richiedere ed ottenere la divisa sociale ed essere ammesso a dare una dimostrazione delle proprie capacità calcistiche; - che infatti, se davvero il deferito avesse voluto acconsentire ad una mera richiesta dei genitori del bambino di “tirare un calcio” con i suoi coetanei appartenenti alla squadra esordienti del Milan ben avrebbe potuto acconsentirgli di partecipare vestito com’era tanto più considerando che, come dichiarato, indossava scarpe da ginnastica; - che pertanto il comportamento del deferito non risulta improntato ai canoni comportamentali cui è rigorosamente tenuto un tecnico allenatore di una squadra giovanile P.Q.M. dichiara il sig. ALESSANDRO LUPI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 21.06.2013.
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