F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013 Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO CONTE – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di segreteria.
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 322 del 10 giugno 2013
Procedimento disciplinare a carico di ROLANDO CONTE – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Bisin e Durante con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. ROLANDO CONTE è stato deferito per violazione dell’art. 1,
comma 1, del C.G.S. per aver intrattenuto nell’interesse di una società - ove svolgeva
funzioni di Direttore Sportivo, senza aver ottenuto la sospensiva dall’albo dei tecnici -
contatti telefonici con l’allenatore di altra società per sincerarsi sull’effettivo impegno
della società nella gara di spareggio dei play-off, e per rispondere della violazione
dell’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le funzioni di
Direttore Sportivo senza aver ottenuto la sospensiva dall’Albo dei Tecnici;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la
sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2013.
Ritenuto che:
- il deferito contesta la sussistenza dei fatti addebitati affermando di non aver avuto alcun ruolo
all’interno della squadra USD Scauri Minturno, ancorché tutti lo ritenessero il suo direttore
Sportivo;
- che oltretutto ha depositato agli atti un certificato medico volto a dimostrare di essere affetto
da patologia invalidante la capacità visiva;
- che tuttavia quanto precede appare del tutto inconferente stante il fatto che l’impianto
accusatorio si fonda su telefonate effettuate, a dire del deferito, da semplice tifoso, ma iscritto
nei ruoli del Settore Tecnico;
- che pertanto risulta comprovata la responsabilità del deferito
P.Q.M.
dichiara il sig. ROLANDO CONTE responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31.12.2013.
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