COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n. 137 della società U.S. VIBONESE CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 SGS del 25.5.2013 (Ammenda € 400,00, squalifica per SEI gare a carico dei calciatori COLACI Lorenzo e MACRÌ Alessio).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013
DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE
RECLAMO n. 137 della società U.S. VIBONESE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 55 SGS del 25.5.2013 (Ammenda € 400,00, squalifica per SEI gare a carico dei calciatori COLACI Lorenzo e MACRÌ Alessio).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti il reclamo e gli atti ufficiali;
RITENUTO
che dal rapporto dell'arbitro, risulta che:
- al termine della gara un sostenitore della Vibonese pronunciava frasi offensive nei confronti del direttore di gara e poi entrava nel recinto di gioco e veniva fermato da un organizzatore della competizione; - sempre al termine della gara, alcuni sostenitori della Vibonese insultavano il direttore di gara, uno di essi lo attingeva con uno sputo al polso sinistro e altri lo accerchiavano, consentendogli di guadagnare gli spogliatoi solo grazie all'aiuto degli assistenti arbitrali; - ancora a fine gara, i giocatori Colaci Lorenzo e Macrì Alessio rivolgevano ripetutamente al direttore di gara espressioni offensive e lo spintonavano; - che le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla natura e all'entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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