COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n. 138 della società A.S.D. TORRE ALTILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 165 del 230.5.2013 (Ammenda € 300,00, squalifica fino al 30.4.2014 a carico del calciatore LUCCHINO Giuseppe)

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 168 DEL 11 GIUGNO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n. 138 della società A.S.D. TORRE ALTILIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 165 del 230.5.2013 (Ammenda € 300,00, squalifica fino al 30.4.2014 a carico del calciatore LUCCHINO Giuseppe) LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE - letti il reclamo e gli atti ufficiali e sentito l'arbitro a chiarimenti; RITENUTO -che dal rapporto dell'arbitro, risulta: - che il direttore di gara è stato costretto a interrompere la gara per due minuti, perché i sostenitori del Torre Altilia colpivano con sputi, acqua e sassi l'assistente; - che, espulso per doppia ammonizione al 24° del secondo tempo di gioco, il giocatore Lucchino Giuseppe strappava il cartellino dalle mani del direttore di gara e lo spingeva facendolo indietreggiare di un paio di metri, gli poggiava una mano sul petto e lo strattonava dal braccio insultandolo ripetutamente, gli produceva un graffio sulla mano destra; - che tale comportamento, pur integrando atti di protesta violenta nei confronti dell'arbitro, non ha prodotto conseguenze lesive di una gravità tale da giustificare la sanzione inflittagli. P.Q.M. in parziale riforma del deliberato del giudice sportivo: - riduce la squalifica a carico di Lucchino Giuseppe fino al 31 dicembre 2013; - conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it