COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 140 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PASSERINI ANGELO, tess. A.S.D. A.C. Cerredolese, sig. PAGLIA MAURO, dirigente A.S.D. A.C. Cerredolese e A.S.D. A.C. CERREDOLESE – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 140 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. PASSERINI ANGELO, tess. A.S.D. A.C. Cerredolese, sig. PAGLIA MAURO, dirigente A.S.D. A.C. Cerredolese e A.S.D. A.C. CERREDOLESE – camp. I^ categoria Con nota 8.4.2013 n. 6283/573, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. PASSERINI ANGELO della violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, per aver disputato nella corrente stagione sportiva la gara Marzolara – Cerredolese del 30.9.2012 – valida nella corrente stagione sportiva per il Campionato di I^ categoria-Girone B- nelle file della società A.S.D. A.C. Cerredolese senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava tesserato per la società anzidetta; - il sig. PAGLIA MAURO nella sua qualità di Dirigente dell’A.S.D. A.C. Cerredolese, per violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta della gara Marzolara – Cerredolese del 30.9.2012 in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calc. Passerini Angelo non ne avesse titolo; - la società A.S.D. A.C. CERREDOLESE, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S.. Effettuare ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STAFANINI, dopo disamina dei fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che si debba affermare la responsabilità delle parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara del calc. PASSERINI ANGELO, la inibizione per mesi 1 del dir. PAGLIA MAURO, la penalizzazione di un punto in classifica, secondo il criterio della afflittività della sanzione, e l’ammenda di € 300 a carico dell’A.S.D. A.C. CERREDOLESE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - valutato che il comportamento delle parti deferite integri la violazione degli addebiti alle stesse attribuiti; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. PASSERINI ANGELO la squalifica per 1 giornata di gare, al sig. PAGLIA MAURO la inibizione per mesi 1 ed all’A.S.D. A.C. CERREDOLESE un punto di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2013/2014, nonchè l’ammenda di € 300. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it