COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 141 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE A carico sig. CAVINA ANTONIO, Presidente U.S.D. Classe e U.S.D. CLASSE – camp. Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
141 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE
A carico sig. CAVINA ANTONIO, Presidente U.S.D. Classe e U.S.D. CLASSE – camp. Promozione
Con nota 22.4.2013 n. 6731/658, il Vice Procuratore Federale,
- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,
- ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig. CAVINA ANTONIO, Presidente della società U.S.D. Classe, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del
C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti
comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. (I tecnici debbono chiedere il
tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività), per aver consentito al sig. Paolo
Sciaccaluga di svolgere l’attività di allenatore senza essere regolarmente tesserato;
- la società U.S.D. CLASSE, a titolo di responsabilità diretta, in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta
al proprio Presidente. 1337 1337
Effettuare ritualmente le notifiche, nulla è pervenuto dalle parti.
Preliminarmente il Rappresentante della Procura Federale, avv. MARCO STEFANINI, informa di essersi
accordato con il sig. CAVINA ANTONIO, anche nell’interesse dell’U.S.D. CLASSE, per l’applicazione dell’istituto del
patteggiamento, ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., con 2 mesi di inibizione (in luogo di 3 mesi come sanzione base) per il
sig. CAVINA ANTONIO e con l’ammenda di € 200 (in luogo di € 300 come sanzione base) per l’U.S.D. CLASSE.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentito il Rappresentante della Procura Federale;
- ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e valutate congrue le sanzioni proposte per il sig. CAVINA
ANTONIO e l’U.S.D. CLASSE, con ordinanza per gli stessi non impugnabile, ex art. 23, comma 2, del C.G.S.;
- visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere al sig. CAVINA ANTONIO la inibizione per mesi 2 ed all’U.S.D. CLASSE l’ammenda di
€ 200.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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