COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 142 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. PIANORESE CALCIO Avverso squalifica al 31.12.2013 all. ROMAGNOLI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 23.5.2013 gara PIANORESE – TOZZONA PEDAGNA del 18.5.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 142 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. PIANORESE CALCIO Avverso squalifica al 31.12.2013 all. ROMAGNOLI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 44 del 23.5.2013 gara PIANORESE – TOZZONA PEDAGNA del 18.5.2013 La S.S.D. PIANORESE CALCIO ricorre avverso il sopraindicato provvedimento, pur conscia che il proprio tesserato “si sia reso responsabile di un comportamento alquanto discutibile sia a livello regolamentare che sportivo. Comportamento assolutamente non giustificabile, se non inserito in un momento di estrema tensione agonistica, anche in conseguenza di un risultato avverso”. “Comunque, ritiene che non si tratti di un gesto violento l’appoggiare, perché di questo si tratta, la mano sinistra sulla spalla (o braccio che sia) all’arbitro, mentre con la mano destra il ROMAGNOLI stringeva la mano all’arbitro medesimo, che è una caratteristica del ns. allenatore”. Gesto ben lontano dall’intento di ledere l’incolumità del direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che l’all. ROMAGNOLI, a fine gara, nell’indirizzargli frasi irriguardose, lo prendeva ad un braccio, in modo non violento, forse più per fermarlo che per recargli danno, reiterando le esternazioni mentre l’arbitro si avviava verso lo spogliatoio; - ritenuto che il comportamento messo in atto dall’all. ROMAGNOLI (che stava scontando una squalifica al 16.6.2013), possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 30.9.2013 la squalifica dell’all. ROMAGNOLI ROBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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