COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 143 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. INTER CLUB PARMA Avverso squalifica al 31.12.2013 calc. RABAGLIA SIMONE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2013 gara FABBRICO – INTER CLUB PARMA del 21.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 12/06/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
143 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. INTER CLUB PARMA
Avverso squalifica al 31.12.2013 calc. RABAGLIA SIMONE
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 2.5.2013
gara FABBRICO – INTER CLUB PARMA del 21.4.2013
L’A.S.D. INTER CLUB PARMA, della quale è stato sentito un dirigente assistito da persona di fiducia,
ricorre avverso il sopraindicato provvedimento sostenendo che “si sia trattato si di una condotta offensiva e disdicevole del
calc. RABAGLIA, ma certamente non di una condotta violenta tale da attentare all’incolumità del direttore di gara, indurlo
alla sospensione della gara, quando ormai mancavano appena due minuti al termine del tempo regolamentare e,
soprattutto, talmente grave da squalificare il giocatore per più di 8 mesi”. Il calciatore, subita l’espulsione, si stava
allontanando dal terreno di gioco quando, avvedendosi della espulsione di un suo compagno di squadra, correva in
direzione dell’arbitro e “nell’inerzia della corsa, arrivava a ridosso dei compagni e del direttore di gara, e quello che viene
riferito come uno scontro volontario con il petto contro la schiena del direttore di gara, in realtà trattasi di uno scontro
involontario e leggero, dovuto all’inerzia della corsa e che non ha in alcun modo attentato all’incolumità fisica del direttore 1338 1338
di gara”. Richiamandosi a decisioni meno pesanti per fatti anche più gravi del presente, Chiede una riduzione della
sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito in questa sede a chiarimenti, confermando il referto originario, ha
precisato che al 40° del secondo tempo, mentre stava annotando l’espulsione del calc. De Lillo, veniva colpito
volontariamente con il petto alla schiena, in modo non violento, dal calc. RABAGLIA, espulso un minuto prima, che,
inoltre, lo prendeva al braccio destro e gli rivolgeva una frase irriguardosa, venendo poi allontanato a forza da alcuni
compagni di squadra;
- valutato che il comportamento, certamente deprecabile, messo in atto dal calc. RABAGLIA possa essere
punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 30.10.2013 la squalifica del calc. RABAGLIA SIMONE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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