COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FUTBOLCLUB SRL

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FUTBOLCLUB SRL Il Segretario Generale della F.I.G.C. in data 8 aprile 2013, trasmetteva alla Procura Federale, per quanto di competenza, la documentazione prodotto a supporto della richiesta avanzata dal calciatore MATUZALEM FRANCELINO DA SILVA, nel marzo 2013, avente la possibilità di esperire azioni civile e penale nei confronti del Sig. ROBERTO BARONIO, per le dichiarazioni rilasciate da quest’ultimo sul suo profilo personale “TWITTER”. Dalle indagini esperite l’Organo Inquirente ha rilevato che in data 3 febbraio 2013, il Sig. ROBERTO BARONIO, allenatore di base, tesserato per la S.S. FUTBOLCLUB SRL, al termine della partita svoltasi tra il GENOA e la LAZIO scriveva (o meglio, “postava”) sul proprio profilo “TWITTER” frasi reiterate dal contenuto gravemente offensivo nei confronti del calciatore MATUZALEM. In sede di audizione il BARONIO confermava di essere l’autore delle suddette frasi e di averle postate, dopo aver visto la partita citata in precedenza, precisando di essere amico sia del BROCCHI che del MATUZALEM e che era rimasto molto colpito dal fatto che il MATUZALEM, autore di un fallo “così violento” non avesse formulato le proprie scuse e si fosse, anzi, disinteressato dello stato di salute del BROCCHI, nell’immediatezza del fallo stesso. Appare chiaro per la Procura, che il comportamento del BARONIO ha determinato una violazione dell’art. 1 comma 1 e art. 5 comma 1 del C.G.S., e precisa altresì che al riguardo è orientamento consolidato nella giurisprudenza federale che il diritto di critica, seppur riconosciuto e costituzionalmente garantito, non sia assoluto, trovando invero un limite invalicabile nel divieto di esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito della F.I.G.C. e che, pertanto, eventuali apprezzamenti devono sempre essere manifestati attraverso modalità non offensive. Per i motivi di cui sopra, il tecnico BARONIO per le violazioni a lui addebitate, con atto separato, veniva deferito innanzi alla competente Commissione Disciplinare del Settore tecnico. Di tale comportamento ne consegue la responsabilità oggettiva della S.S. FUTBOLCLUB SRL per la quale il BARONIO è tesserato nella stagione sportiva 2012/2013. Alla riunione indetta da questa commissione Disciplinare Territoriale è presente per la Procura Federale l’AVV. LUCA SANZI mentre per i deferiti è presente il Sig. STEFANO DONADIO, Segretario della società. La Procura insiste nella responsabilità dei deferiti, chiedendo per la Società FUTBOLCLUB SRL l’ammenda di € 1.500,00. A questo punto il Sig. DONADIO ritiene eccessiva l’ammenda, trattandosi di una Società dilettantistica con 1.200 tesserati e con notevoli sforzi economici. Tra l’altro, pone in evidenza che è difficile controllare i rapporti on-line dei vari tesserati. La Commissione,considerate valide alcune argomentazioni esposte dalla società FUTBOLCLUB SRL ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale possa essere lievemente ridimensionata, tenuto conto dei parametri abitualmente considerati per casi analoghi, Ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla Società FUTBOLCLUB SRL l’ammenda di € 800,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla Segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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