COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO SIG. FABRIZIO PASCUCCI E DELLA SOCIETA’ PRO ROMA CALCIO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE
DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO SIG. FABRIZIO PASCUCCI E DELLA
SOCIETA’ PRO ROMA CALCIO
La procura Federale, a seguito della nota del Comitato Regionale Lazio del 23.10.2012, ha deferito
a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Presidente PASCUCCI FABRIZIO per violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 34 del regolamento della L.N.D. e della Società
A.S.D. PRO CALCIO ROMA ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., a titolo di responsabilità
diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente.
Dalle indagini esperite dall’Organo Inquirente, sulla base della documentazione acquisita in
conseguenza dell’esposto presentato dal padre del calciatore LUCA PALMITESE, è risultato che il
predetto calciatore, tesserato dal 28.9.2012 per la Società A.S.D. ALMAS ROMA e poi dal
21.12.2012. per la Società A.S.D. LIBERTAS CENTOCELLE, ha partecipato con la Società PRO
ROMA CALCIO alla preparazione precampionato e a due gare amichevoli, sebbene non tesserato
con la predetta Società sportiva, e quindi non fosse oggetto di apposita copertura assicurativa per
eventuali infortuni.
La condotta di cui sopra è stata ammessa dallo stesso Presidente in una apposita dichiarazione
rilasciata agli Organi Federali in cui ha riconosciuto che il pre tesseramento del PALMITESSA –
con procedura online – pur essendo stato firmato dai genitori, non era mai stato presentato
all’Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio, come prescritto dalla normativa vigente.
Ha rilevato la Procura Federale, che la violazione concretata, deve ritenersi ancor più grave,
perché consumata nell’ambito del Settore Giovanile, nonché per l’ulteriore aspetto assicurativo, e
che nel caso di infortunio del PALMITESSA questi non avrebbe potuto fruire di alcuna copertura
assicurativa, in quanto non tesserato con la Società A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO.
In conseguenza di tutto ciò ha ritenuto la Procura Federale di deferire a questa Commissione
Disciplinare Territoriale i soggetti in questione, per le violazioni alle normative indicate nel
dispositivo.
Alla riunione indetta da questo Organo di Giustizia sportiva è presente per la Procura l’AVV. LUCA
SANZI mentre per i deferiti è presente il Sig. PASCUCCI, assistito dall’Avv. ZAPPAVIGNA.
La Procura conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il Presidente
FABRIZIO PASCUCCI l’inibizione di mesi 4 nonché per la A.S.D. PRO CALCIO ROMA
l’ammenda di € 500.
L’AVV. ZAPPAVIGNA afferma preliminarmente che il tesseramento del calciatore LUCA
PALMITESSA, sottoscritto on-line, non è stato poi perfezionato dalla Società con l’invio al C.R.
Lazio del modulo: tra l’altro, è stato già precedentemente tesserato per la Società PRO ROMA
CALCIO,e conclude, pertanto, affermando la totale buona fede dei deferiti.
La Commissione dopo aver esaminato nei dettagli tutta la vicenda oggetto del presente
deferimento, ritiene che le richieste avanzate dalla Procura Federale, sono da ritenersi congrue
rispetto a quanto accaduto.
Ciò premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di ritenere i deferiti disponibili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di comminare
alla Società PRO ROMA l’ammenda di € 500 ed al Presidente PASCUCCI FABRIZIO l’inibizione
per mesi 4.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. G.S. PRO ROMA CALCIO SIG. FABRIZIO PASCUCCI E DELLA SOCIETA’ PRO ROMA CALCIO"