COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARONGIU DAVIDE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E DELLA SOCIETA’U.S.D. ZAGAROLO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
MARONGIU DAVIDE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 E
8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 DELLE NOIF E
DELLA SOCIETA’U.S.D. ZAGAROLO PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ART.
4 COMMA 1 DEL C.G.S.
La Procura Federale, letta la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 13.4.2013, con la
quale la Società ZAGAROLO è stata condannata a corrispondere al calciatore MARTELLACCI
DANILO – tesserato con la predetta Società, partecipante all’epoca dei fatti al campionato
Nazionale L.N.D. Serie D – iscritta nella successiva stagione 2012-2013 ai Campionato del C.R.
Lazio, la somma di € 6.000,00 oltre gli interessi legali, dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo,
quale premio di tesseramento, per la stagione 2011/2012, in accoglimento del ricorso presentato
dal calciatore in argomento.
Accertato dalla Procura Federale che, dopo il deposito e la comunicazione della suddetta
decisione, la Società ZAGAROLO non risulta aver pagato nei termini stabiliti dalla normativa e che
i termini di impugnazione e di adempimento prestabilito sono decorsi inutilmente.
Che detto comportamento integra, per l’Organo Inquirente, le violazioni normative indicate in titolo,
a carico del Presidente della Società ZAGAROLO, Sig. MARONGIU DAVIDE, e
conseguentemente della Società dallo stesso presieduta, ha inteso deferire a questa Commissione
Disciplinare Territoriale i soggetti in questione.
Alla riunione indetta da questo Organo Disciplinare è presente il Rappresentante della Procura,
Avv. LUCA SANZI, mentre per i deferiti nessuno è comparso né sono pervenute memorie
difensive.
La Procura Federale conclude con l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo per il
Presidente MARONGIU DAVIDE 6 mesi di inibizione e per la Società U.S.D. ZAGAROLO € 3.000
di ammenda.
Questa Commissione ha ritenuto, alla luce delle considerazioni esposte dalla Procura Federale, di
considerare congrua la sanzione limitatamente alla sanzione richiesta a carico del presidente
MARONGIU DAVIDE. Nulla a carico della Società ZAGAROLO in quanto inattiva.
Detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di inibire il Presidente MARONGIU DAVIDE per mesi 6.
Nulla a carico della Società ZAGAROLO in quanto inattiva a far data dal 20.7.2012.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
Manda alla segreteria del C.R. Lazio per le comunicazioni di rito.
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