COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MARINO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 92 DEL 7/5/13. ( Gara: Città di Dragona – Eretum del 4/5/13 – Campionato III° CAT. U21 RM )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETÀ ERETUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2014 A CARICO DEL CALCIATORE MARINO FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 92 DEL 7/5/13. ( Gara: Città di Dragona – Eretum del 4/5/13 - Campionato III° CAT. U21 RM ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore che ha insultato, minacciato e sputato all'Arbitro è stato Sancez Riccardo e non già Marino Francesco, come erroneamente indicato nel referto arbitrale. Prodotta, a tal riguardo, la dichiarazione di assunzione di responsabilità sottoscritta dal medesimo Sancez, si è quindi chiesto l'annullamento della sanzione comminata a carico del calciatore Marino. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che al 43' s.t. aveva espulso il calciatore n. 11 Marino Francesco, in quanto, dopo l'espulsione di un compagno, gli aveva rivolto gravissimi insulti e minacce, e gli aveva poi sputato contro, attingendolo sulla divisa. Il Direttore di gara ha inoltre escluso, con certezza, che l'autore di tale comportamento possa essere stato il calciatore n. 13 Sancez Riccardo; e ciò, in quanto detto calciatore era stato espulso in precedenza al 41' del secondo tempo, e per tale motivo aveva già abbandonato il terreno di gioco, posizionandosi dietro il cancello di ingresso. Dopo aver visionato la fotografia apposta sulla carta di identità dello stesso Sancez Riccardo, l'Arbitro ha ribadito che il giocatore che lo aveva insultato, minacciato e sputato non era la persona ritratta nella foto esibitagli. Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, deve quindi escludersi ogni ipotesi di scambio di persona, per quanto concerne l'autore del gravissimo e intollerabile comportamento posto in essere nei confronti dell'Arbitro. Ritenuta pertanto del tutto congrua e adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica a carico del calciatore MARINO FRANCESCO fino al 30 aprile 2014. La tassa di reclamo va incamerata.
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