COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 15.6.2013 A CARICO DEI DIRIGENTI FUSACCHIA MARCO E CRESCENZI SANDRO E DI QUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRUSCOLINI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 235 DEL 23.5.2013 (Gara: VALLE MARTELLA – COLLEFERRO del 18.5.2013 – Campionato Jun. Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 247/LND del 13/06/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE MARTELLA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 15.6.2013 A CARICO DEI DIRIGENTI FUSACCHIA MARCO E CRESCENZI SANDRO E DI QUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE BRUSCOLINI LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 235 DEL 23.5.2013 (Gara: VALLE MARTELLA – COLLEFERRO del 18.5.2013 – Campionato Jun. Reg. B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società reclamante, osserva: preliminarmente si fa presente che l’inibizione comminata ai Dirigenti CRESCENZI e FUSACCHIA non è suscettibile di impugnazione in alcuna sede, trattandosi di sanzione inferiore ad un mese (art. 45 del C.G.S.) Circa il comportamento del calciatore BRUSCOLINI, la ricorrente assume che lo stesso si sarebbe limitato a poggiare un dito sul viso del Commissario di campo protestando nei suoi confronti, dopo essere stato espulso. Per quanto riguarda l’ammenda, la stessa reclamante deduce che, a fine gara, non si sarebbe verificata alcuna situazione di pericolo, né per l’arbitro né per la squadra avversaria, tale da giustificare la ritenuta eccessiva entità delle sanzioni inflitte. Tali istanze sono state confermate dalla Società VALLE MARTELLA, in sede di audizione. Dopo la lettura degli atti ufficiali, emerge un quadro diverso da quello fornito dalla reclamante stessa: il BRUSCOLINI, infatti, dopo essere stato espulso, inveiva con offese e minacce contro il Commissario di campo e gli poggiava una mano sul viso, sia pure senza conseguenze. Inoltre, al termine dell’incontro, un sostenitore locale, entrato nel recinto degli spogliatoi, rivolgeva offese e minacce all’arbitro e allo stesso Commissario di campo, creando uno stato di pesante incertezza, tale da costringere la squadra avversaria a ritardare l’uscita dal terreno di gioco. Questo Organo di Giustizia Sportiva, su tali elementi, considerato inaccettabile il comportamento del citato BRUSCOLINI, ritiene adeguata la sanzione comminatagli in primo grado, mentre l’ammenda può essere ridimensionata, trattandosi di un caso isolato e non esattamente foriero di ulteriori e più gravi incidenti. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società VALLE MARTELLA, riducendo l’ammenda ad € 150, mentre rimane confermata la squalifica a carico del calciatore BRUSCOLINI LUCA.La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it