COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 536 del 11 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°138/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Raddusa Sig. Incardona Claudio (Presidente all’epoca dei fatti) N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 536 del 11 Giugno 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n°138/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Raddusa Sig. Incardona Claudio (Presidente all’epoca dei fatti) N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo. Campionato di 2^ categoria 2011/2012. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.) Con nota del 10/04/2013 prot. 11.1172 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare (documenti in atti). All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire copie dei certificati medici relativi ai calciatori deferiti, esimenti degli addebiti contestati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Raddusa, del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Incardona Claudio, dei calciatori Giannone Rosario, Randazzo Salvatore, tesserati per la società’ deferita all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
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