COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 12.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ASD SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – S.SABINA, DISPUTATA A SPINA DI MARSCIANO IL 04.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 09.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’; – RIMBORSO DANNI ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO; – SQUALIFICA SIMONELLI MASSIMILIANO PER 6 GARE; – SQUALIFICA VESCARELLI MARCO PER 6 GARE; – SQUALIFICA BAIOCCO CHRISTIAN PER 3 GARE; – SQUALIFICA IMPERATO MICHELE PER 3 GARE;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 12.06.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ASD SPORTING PILA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SPORTING PILA – S.SABINA, DISPUTATA A SPINA DI MARSCIANO IL 04.05.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 65 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DEL 09.05.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA DI EURO 250,00 ALLA SOCIETA’; - RIMBORSO DANNI ALL’AUTOVETTURA DELL’ARBITRO; - SQUALIFICA SIMONELLI MASSIMILIANO PER 6 GARE; - SQUALIFICA VESCARELLI MARCO PER 6 GARE; - SQUALIFICA BAIOCCO CHRISTIAN PER 3 GARE; - SQUALIFICA IMPERATO MICHELE PER 3 GARE; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 23.05.2013, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società, chiedendo l’annullamento o la riduzione dell’ammenda, l’annullamento dell’obbligo di risarcire i danni all’autovettura dell’arbitro, la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci; era altresì presente il Presidente della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto concerne il comportamento tenuto dai calciatori, dall’esame degli atti ufficiali e dall’audizione dell’arbitro è emerso che, al 50’ del secondo tempo il sig. Michele Imperato ha urlato nei confronti dell’arbitro parole ingiuriose; tale comportamento è sicuramente meritevole di sanzione, che tuttavia si ritiene congruo contenere in due giornate di squalifica. Nel medesimo contesto di cui sopra il sig. Marco Vescarelli gridava platealmente frasi offensive nei confronti del direttore di gara; alla notifica dell’espulsione, il Vescarelli offendeva nuovamente l’arbitro e si dirigeva con chiaro intento minaccioso verso di lui, non riuscendo a venire a contatto con lo stesso soltanto per l’intervento dei compagni di squadra; al termine della gara il medesimo calciatore cercava nuovamente di avvicinarsi al direttore di gara, ma veniva bloccato da alcuni compagni e da dirigenti della società ospite; alla luce di tali condotte la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. Al termine della partita il calciatore Massimiliano Simonelli si è avvicinato al direttore di gara e, dopo averlo toccato minacciosamente con la mano sul capo, lo ha apostrofato con parole offensive ed irriguardose; in ordine a tale comportamento posto in essere dal sig. Simonelli la squalifica inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. Sempre al termine della gara il calciatore Christian Baiocco si è rivolto all’assistente dell’arbitro con frasi offensive; anche tale comportamento è sicuramente meritevole di sanzione, che tuttavia si ritiene congruo contenere in due giornate di squalifica. Per quanto attiene al comportamento del pubblico, è emerso che, durante il secondo tempo della gara, l’arbitro e gli assistenti sono stati insultati e minacciati ripetutamente dai tifosi dello Sporting Pila, i quali, dopo la fine della partita, si sono assiepati intorno alle auto degli ufficiali di gara reiterando tale atteggiamento ostile; la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 appare dunque commisurata ai fatti contestati. Quanto infine al danneggiamento dell’autovettura del direttore di gara, la Commissione rileva che il veicolo non risultava parcheggiato all’interno del recinto dell’impianto sportivo; esso quindi non era stato affidato in custodia ai dirigenti della società ospitante Sporting Pila né era stata effettuata la constatazione dello stato del veicolo e di eventuali danni già sussistenti sul medesimo. Alla luce di ciò, seppure possa ritenersi verosimile che il danneggiamento riscontrato dall’arbitro sia stato opera dei sostenitori dello Sporting Pila, la Commissione ritiene che non vi sia prova sufficiente di tale addebito e che pertanto la sanzione dell’obbligo di risarcire i danni all’autovettura del direttore di gara, peraltro non quantificati, debba essere annullata. P.Q.M. La Commissione: - riduce la squalifica inflitta al calciatore Michele Imperato a due giornate effettive di gara; - riduce la squalifica inflitta al calciatore Christian Baiocco a due giornate effettive di gara; - annulla la sanzione dell’obbligo di risarcire i danni all’autovettura del direttore di gara; - conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S.. - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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