COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 99. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. DI LUCA FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI LUCA DANILO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MAUTONE PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CALIANO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CAPITANO E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. TROCCOLI JOSÉ (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE VICE CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare N. 99. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE Dl GIUSTIZIA SPORTlVA A CARICO DEL SIG. DI LUCA FEDERICO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DI LUCA DANILO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. MAUTONE PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; ART. 34 DEL REGOLAMENTO L.N.D. ED ART. 61 N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. CALIANO ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI CAPITANO E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. TROCCOLI JOSÉ (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE VICE CAPITANO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA): ART. 1, COMMA 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PISCIOTTA: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 5 aprile 2013, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 21 dicembre 2011, protocollo 4103/122, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso OSSERVA: alla seduta del 22 aprile 2013, il rappresentante della Procura Federale, preso atto dell’assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto le seguenti sanzioni: a carico dei sigg. Di Luca Federico e Di Luca Danilo, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del sig. Mautone Pasquale, la sanzione dell’inibizione per mesi sei; a carico dei sigg. Caliano Antonio e Troccoli José, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico della società Pisciotta, l’ammenda di euro 1.000,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale, ritiene fondato il deferimento. Giudica che, per l’effetto, i deferiti (società, calciatori e dirigente) debbano essere sanzionati, in ragione della considerazione che appaiono da condividere le argomentazioni e le motivazioni della Procura Federale, in relazione alla fondatezza del procedimento disciplinare in argomento. In particolare, ritiene questo Collegio che tutta l’attività d’indagine sia stata condotta, ab origine, con assoluto riscontro probatorio, il che conduce, oltre ogni ragionevole dubbio, all’incolpazione dei deferiti ed alla declaratoria delle loro responsabilità. Infatti, la vicenda ruota attorno ad una indebita sostituzione del calciatore Federico Di Luca con il calciatore Di Luca Danilo, in quel momento squalificato, finalizzata all’indebita partecipazione alla gara Pisciotta / Atletik Torchiara del 6.02.2011, valevole per il Campionato di Seconda Categoria. Del resto, lo stesso comportamento procedimentale dei deferiti – che, sebbene formalmente e ritualmente avvisati, non hanno presenziato all’udienza, nell’ora fissata per la loro convocazione – induce a valutare come indirettamente riconosciute le rispettive responsabilità. Tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinata dal Sostituto procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che esse debbano essere determinate come di seguito specificate: a carico dei sigg. Di Luca Federico e Di Luca Danilo, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del sig. Mautone Pasquale, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico dei sigg. Caliano Antonio e Troccoli José, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico della società Pisciotta, l’ammenda di euro 500,00. P.Q.M. DELIBERA in esito del deferimento in esame, di infliggere a carico dei sigg. Di Luca Federico e Di Luca Danilo, la sanzione della squalifica per mesi tre; a carico del sig. Mautone Pasquale, la sanzione dell’inibizione per mesi tre; a carico dei sigg. Caliano Antonio e Troccoli José, la sanzione della squalifica per due giornate di gara; a carico della società Pisciotta, l’ammenda di euro 500,00.
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