COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BONITO E SIG. DI PIETRO ARCANGELO – GARA ARTEMISIUM I BONITO DEL 19.05.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 156. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BONITO E SIG. DI PIETRO ARCANGELO – GARA ARTEMISIUM I BONITO DEL 19.05.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sottoscritto sia dal reclamante, sig. Di Pietro Arcangelo, sia dalla società di sua appartenenza, rileva l'inammissibilità dell'atto di impugnazione. Invero, la reclamante ha trasmesso il ricorso a mezzo plico raccomandato in data 29.05.2013. Sul punto, deve considerarsi che, a norma del Comunicato Ufficiale n. 119/A della F.l.G.C., allegato al Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 75 del 31.01.2013, gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, relativi alle ultime quattro giornate di gara, devono pervenire, a mezzo fax o con altro mezzo consentito, presso la sede del Comitato Regionale, entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, sul quale siano stati pubblicati i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. Il reclamo in questione, avverso la decisione del Primo Giudice, riportato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 110 del 23 maggio 2013, è stato presentato tardivamente, ovvero ben oltre il termine consentito per il deposito e, pertanto, devono essere dichiarate l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’atto di impugnazione in esame. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Bonito e dal sig. Di Pietro Arcangelo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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