COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013 Delibere della Commissione Disciplinare 157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DOMINA NEAPOLIS ACADEMY – GARA DOMINA NEAPOLIS ACADEMY I SPORT NAPOLI DEL 26.05.2013 – CALCIO FEMMINILE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 13 Giugno 2013
Delibere della Commissione Disciplinare
157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO DOMINA NEAPOLIS ACADEMY – GARA DOMINA
NEAPOLIS ACADEMY I SPORT NAPOLI DEL 26.05.2013 – CALCIO FEMMINILE
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato e dell’assistente legale, la società,
che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti
ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, la Commissione rileva, dagli
atti, che l’arbitro gara ha sospeso la gara, al 30’ del secondo tempo, “per inferiorità numerica”. Il
Collegio rileva, altresì, che la società Sport Napoli non ha proposto alcuna domanda al Presidente
del C.R. Campania e/o reclamo al Giudice di Prime cure, per la declaratoria della sussistenza della
causa di forza maggiore. Pertanto, questa C.D.T. ritiene che il Giudice sportivo Territoriale avrebbe
dovuto dare atto del fatto che il direttore di gara aveva sospeso la gara “per inferiorità numerica”,
decidendo quindi per la sanzione della perdita della gara per 0-3. La Commissione ritiene, peraltro,
che, date le circostanze in cui è maturata la rinuncia a proseguire la gara da parte delle calciatrici
della società Sport Napoli, non debbano infliggersi le sanzioni, né della penalizzazione di un punto
in classifica, né quella pecuniaria, ovvero dell’ammenda per rinuncia. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto dalla società Domina Neapolis Academy, di infliggere,
a carico della società Sport Napoli, la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3, senza alcuna altra sanzione a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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