• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 07 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 Giugno 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’U.S. CITTA DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
A) INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
B) INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FELICORI ROBERTO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
C) AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ AI SUOI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE:
A) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3, 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, 5, COMMI 1, 10, 10, COMMA 1, 15, COMMA 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI;
B) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
NOTA 5558/551PF09/10/SP/SEGR DEL 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 07 Giugno 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 17 Giugno 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’U.S. CITTA DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
A) INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
B) INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FELICORI ROBERTO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
C) AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ AI SUOI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE:
A) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3, 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, 5, COMMI 1, 10, 10, COMMA 1, 15, COMMA 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI;
B) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
NOTA 5558/551PF09/10/SP/SEGR DEL 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)
Con atto in data 21.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale, per quanto d’interesse nel presente ricorso:
- il sig. Maurizio Zamparini, all'epoca dei fatti Presidente della U.S. Città di Palermo per violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, all’art. 4, comma 2, prima parte, all’art. 5, commi 1, 10, all’art. 10, comma 1, all’art. 15, commi 1 e 2, Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, con riferimento a n. 11 distinti capi d’incolpazione, dettagliatamente elencati nel predetto atto di deferimento;
- il sig. Roberto Felicori, all’epoca dei fatti Segretario Generale della U.S. Città di Palermo, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento a n. 2 distinti capi d’incolpazione, dettagliatamente elencati nel predetto atto di deferimento;
- la società U.S. Città di Palermo, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza, sig. Maurizio Zamparini, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza, sig. Roberto Felicori. Con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale, riconoscendo i soggetti deferiti responsabili delle condotte loro ascritte e conseguentemente delle contestate violazioni regolamentari, in accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale, ha inflitto al sig. Maurizio Zamparini la sanzione dell’inibizione per anni uno, al sig. Roberto Felicori la sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla U.S. Città di Palermo la sanzione dell’ammenda di € 80.000,00. Avverso tale decisione hanno proposto tempestivo gravame, con unico atto di reclamo, tutti i soggetti sanzionati, affidandosi ad un’articolata serie di motivi. Il proposto ricorso merita parzialmente accoglimento, nei limiti che saranno specificati. Con riferimento alla posizione del sig. Maurizio Zamparini, reputa questa Corte che la C.D.N. abbia correttamente accertato la responsabilità del deferito in relazione ai fatti ed alle conseguenti violazioni regolamentari allo stesso ascritti, fatta eccezione per ciò che concerne la contestazione sub 1.4. dell’atto di deferimento, con la quale si imputa allo Zamparini la violazione degli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 3, commi 1 e 3, Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti, anche in relazione all’art. 1, comma 1, Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver sottoscritto l’accordi con la Beta Management ZRT in data 29.7.2008 ed essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori provenienti dall’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo. Conformemente alla giurisprudenza di questa stessa Corte sul punto, infatti, va rilevato come il divieto ipotizzato dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento e reputato sussistente dalla C.D.N. nei confronti degli agenti non possa invero farsi discendere dall’art.1 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, risalente al 13.6.1991 e neppure a quello approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. il 14.5.2010, in quanto la disposizione richiamata dal primo Giudice, non enuncia tra le mansioni riservate alla figura professionale del D.S., quella particolare di ricerca e segnalazione in funzione di ”scouting”. L’unica certezza, pertanto, contrariamente all’avviso della C.D.N., è quella che
nell’ordinamento federale non esiste alcuna riserva di legge in ordine all’attività di “scouting”, che allo stato deve ritenersi attività professionale aperta, non regolamentata come categoria riconosciuta dall’ordinamento e che in quanto tale può essere esercitata liberamente anche dagli agenti dei calciatori. Per tutti gli ulteriori capi di deferimento, al contrario, non vi è ragione di discostarsi dalla decisione assunta dalla C.D.N., risultando infondati i motivi posti dal reclamante a fondamento del proprio gravame, dovendosi confermare la responsabilità del sig. Maurizio Zamparini per i fatti e le violazioni regolamentari ascrittigli. La C.D.N. infatti, ha correttamente accertato che dai fatti allo stesso ascritti dalla Procura Federale, peraltro non contestati dal deferito, discende la violazione delle norme federali individuate dall’organo requirente, con conseguente corretta affermazione della responsabilità disciplinare del medesimo Zamparini. Identiche argomentazioni devono essere svolte per ciò che concerne le condotte ascritte dalla Procura Federale al sig. Roberto Felicori, anche in questo caso non contestate, ed il corretto accertamento da parte della C.D.N. della conseguente di lui responsabilità disciplinare per la violazione delle norme federali altrettanto correttamente individuate. La responsabilità diretta ed oggettiva della società deferita consegue automaticamante alle violazioni disciplinari poste in essere dal proprio legale rappresentante e dal proprio tesserato. Quanto alla determinazione della misura delle sanzioni inflitte ai soggetti deferiti, va in primo luogo affermata la necessità di una congrua riduzione di quella irrogata dal Giudice di prime cure al sig. Maurizio Zamparini, in ragione della ritenuta assenza di qualsivoglia responsabilità dello stesso in ordine ai fatti contestati al capo di deferimento 1.4; ciò non di meno, reputa questa Corte che la misura complessiva delle sanzioni inflitte dalla C.D.N. ai soggetti deferiti appaia comunque eccessiva, in considerazione della natura e della gravità delle violazioni disciplinari accertate a loro carico.
Tenendo conto di ciò, quindi, questa Corte reputa opportuno operare una complessiva riduzione della misura delle sanzioni inflitte ai soggetti deferiti, ulteriore rispetto a quella che compete al Sig. Maurizio Zamparini, per le ragioni predette, ed alla società che questi rappresenta, quale ovvio riflesso del diverso grado di responsabilità diretta alla stessa ascrivibile. Le sanzioni da infliggere ai soggetti deferiti, pertanto, vengono rideterminate nelle misure indicate in dispositivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo, infligge le seguenti sanzioni:
a) inibizione di mesi 5 al sig. Zamparini Maurizio;
b) inibizione di mesi 1 al sig. Felicori Roberto;
c) ammenda di € 35.000,00 all’U.S. Città di Palermo S.p.A.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO DELL’U.S. CITTA DI PALERMO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
A) INIBIZIONE DI ANNI 1 AL SIG. ZAMPARINI MAURIZIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
B) INIBIZIONE DI MESI 2 AL SIG. FELICORI ROBERTO, SEGRETARIO GENERALE DELLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A.;
C) AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE NONCHÉ AI SUOI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE:
A) DELL’ART. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMI 1 E 3, 4, COMMA 2, PRIMA PARTE, 5, COMMI 1, 10, 10, COMMA 1, 15, COMMA 1 E 2 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI;
B) DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
NOTA 5558/551PF09/10/SP/SEGR DEL 21.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 90/CDN del 26.4.2012)"