F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 20. RICORSO DEL CALC. BOTTONE COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 305/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it
20. RICORSO DEL CALC. BOTTONE COSTANZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 ED AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE ART. 94 N.O.I.F. (NOTA N. 267/627PF09-10 – 26PF10-11/AM/MA) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 49/CDN del 6.12.2012)
Con ricorso depositato il 13.12.2012 il sig. Costanzo Bottone, all’epoca dei fatti in contestazione tesserato, quale giocatore, per l’A.S.D. Junior Biellese Libertas di Biella, ha impugnato la delibera in epigrafe, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha inflitto la sanzione descritta anch’essa in epigrafe, in quanto lo ha ritenuto responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 8 C.G.S., di aver percepito e riscosso, in violazione delle norme federali, somme in nero a titolo di compensi e premi nella Stagione Sportiva 2006/2007 e, precisamente, pari ad un importo di €. 10.900,00. Nel gravame oggetto dell’odierna cognizione il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l’irregolarità delle notificazione degli atti del procedimento, tutti recapitati al medesimo presso la sede della società suddetta, con la quale egli non ha più alcun rapporto, essendo svincolato dal 16.7.2012. Sempre in via preliminare ha eccepito l’improcedibilità del procedimento per violazione dei termini decadenziali posti dall’art. 32 comma 11 C.G.S. in quanto l’azione del Requirente, a suo dire avviata, su denuncia di due dirigenti, nell’ottobre-novembre 2009 avrebbe dovuto concludersi entro e non oltre il 30.6.2010 e non entro la data del 31.12.2011 come da proroga concessa da questa Corte – sez. Consultiva (Com. Uff. n. 324/CGF del 30.6.2011). Nel merito ha eccepito l’intervenuta prescrizione del contestato illecito ai sensi dell’art. 18, comma 4 C.G.S. nel testo all’epoca vigente e, comunque, l’inesistenza delle asserite pattuizioni in nero. In via subordinata ha chiesto la riduzione della sanzione e la revoca dell’ammenda quale
sanzione non prevista nei confronti di giocatore dilettante se non in testuali ipotesi, nella fattispecie non ricorrenti. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del difensore del giocatore interessato, che ha confermato quanto già dedotto in atti e dell’avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale che ha concluso per il rigetto del gravame. La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso sia fondato e, quindi, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Deve dirsi, al riguardo, che le eccezioni in rito formulate dal difensore non possono essere condivise. Denuncia il difensore, in primo luogo, vizio di notifica degli atti procedimentali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza degli atti contenenti gli elementi in contestazione. Si duole, a tal fine, che gli atti sarebbero stati recapitati al giocatore presso la società A.S.D. Junior Biellese Libertas di Biella, sodalizio col quale il sig. Bottone non aveva più alcun vincolo a far data dal luglio 2012. A respingere la doglianza valga la disposizione ex art. 38, comma 8 C.G.S. allorché dispone che le comunicazioni agli interessati possono essere effettuate con modalità diverse, da considerarsi tutte “alternative tra loro”. Tra queste modalità figurano quella (lett. b) “presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento e quella (lett. c) “presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto”. Come è evidente, in entrambe le ipotesi le comunicazioni degli atti risultano validamente ed efficacemente avvenute. Con l’altra eccezione preliminare il sig. Bottone denuncia l’erronea statuizione della Commissione Disciplinare Nazionale allorché ha ritenuto come tempestivo il deferimento della Procura Federale avvenuto invece, in tesi, con violazione del termine previsto dalle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva per la conclusione delle indagini. Anche in questo caso la Corte ritiene che la predetta eccezione non possa essere condivisa. Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l’art. 32, comma 11, nel far riferimento ai “fatti denunciati” per l’individuazione del dies a quo utile per il decorso del termine per l’effettuazione delle indagini, imporrebbe che esso debba essere ravvisato nel primo atto di “denuncia” pervenuto alla Procura Federale. Nel caso di specie questo si collegherebbe alle due denunce, del novembre-dicembre 2009, con le quali dirigenti della medesima società avrebbero riferito circa “presunti illeciti amministrativi”. Ad avviso di questa Corte la locuzione “fatti denunciati” va correttamente interpretata conferendole pienezza di acquisizione conoscitiva dell’evento illecito, non limitato alla descrizione di un accadimento fenomenico generico o generale, ma circoscritto ad ipotesi dotate di una sufficiente puntualizzazione e precisazione. “Fatto denunciato” è, allora, quell’evento compiuto in violazione di norme federali del quale il Requirente può immediatamente apprezzare, con sufficiente congruità di elementi, il complessivo disvalore, ancorché soggetto, naturalmente, ad approfondimento istruttorio. Ne consegue che la denuncia originariamente effettuata dai dirigenti Monteleone e Alanti non può essere qualificata come strumento di conoscenza piena ed effettiva di quanto poi ritualmente contestato, proprio perché dalle indagini potute effettuare sulla notizia criminis riferita non sono emersi, per la mancanza di validi riferimenti, elementi utili a formalizzare alcuna contestazione, neanche da parte della Procura presso il Tribunale. Alla luce di questa precisazione, il termine a quo deve essere fatto coincidere con la data dell’apertura della nuova indagine da parte della Procura Federale, avvenuta sulla base delle notizie stampa apprese su sito web il 16.7.2010 ,con la conseguenza che il termine per la chiusura delle indagini di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. è stato rispettato in considerazione della proroga legittimamente concessa dalla Sezione consultiva di questa Corte. Ciò posto, merita accoglimento, invece, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del sig. Costanzo Bottone. La difesa del ricorrente eccepisce, a tal fine, l’intervenuta prescrizione delle infrazioni contestate sulla base di quanto disposto dall’art. 18, comma 4, C.G.S., nel testo vigente all’epoca dei fatti in contestazione, in quanto l’addebito disciplinare si riferisce alla Stagione Sportiva 2006/2007, per cui, nella fattispecie, varrebbe la regola che debbono intendersi prescritte, al termine della stagione successiva a quella in cui sono state commesse “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolare pattuizioni economiche”. A tal proposito, questa Corte, richiamando la testuale disposizione citata, non può che condividere la tesi difensiva, così confermando il proprio convincimento già espresso in precedenti statuizioni (cfr. C.G.F., sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 297/CGF, Stagione Sportiva 2008/2009; nello stesso senso, vedi anche Comm. Disc. Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul Com. Uff. 25/C del 25.9.2005), Alla luce di quanto sopra, non può che essere dichiarata l’intervenuta integrale prescrizione dell’infrazione disciplinare ascritta all’odierno ricorrente con riferimento alla Stagione Sportiva 2006/2007. L’accoglimento dell’eccezione che precede assorbe ogni altra doglianza anche se questa Corte ritiene opportuno manifestare comunque la propria condivisione anche in relazione all’ultimo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole del fatto che la Commissione Disciplinare abbia applicato allo stesso (all’epoca dei fatti, calciatore dilettante) anche la sanzione dell’ammenda. Sul punto, questa Corte condivide l’assunto secondo il quale nei confronti dei tesserati non professionisti non possono essere applicate sanzioni pecuniarie, così come previsto dall’articolo 19, comma 6, C.G.S. che riserva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ai soli tesserati della sfera professionistica, salvo il caso di violenza nei confronti del direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bottone Costanzo annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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