F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BACCI GUGLIELMO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 199/CGF del 07 Marzo 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 306/CGF del 20 Giugno 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.D. S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BACCI GUGLIELMO SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/S.E.F. TORRES 1903 DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013) Con reclamo del 28.2.2013, la S.S.D. S.E.F. Torres 1903 ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha squalificato per 2 gare effettive il Sig. Bacci Guglielmo “per avere, al termine della gara, in reazione agli insulti rivoltigli dall’allenatore della squadra avversaria, apostrofato quest’ultimo con termini gravemente offensivi”, in occasione della gara S.S.D. S.E.F. Torres 1903/Anziolavinio del 24.2.2013. La reclamante sostiene che l’autore delle frasi offensive non sia stato il Sig. Bacci ma un terzo, che avrebbe rilasciato una dichiarazione autoaccusatoria, per cui chiede l’annullamento della squalifica. Il reclamo è infondato. La coerenza ed essenzialità nella descrizione dei fatti e nella individuazione del soggetto al quale le ingiurie sono riferibili, per l’appunto il Sig. Bacci, non fanno dubitare di quanto correttamente rilevato dal Direttore di Gara, ferma restando la fede probatoria privilegiata degli atti dallo stesso provenienti. Tra l’altro, è bene rilevare che, per orientamento costante di questa Corte, è inammissibile, non rispondendo ad elementari criteri di obiettività, la produzione di dichiarazioni autoaccusatorie effettuate da terzi, appartenenti alla Società reclamante e quindi chiaramente interessati all’esito del procedimento, finalizzate all’esonero di responsabilità del soggetto sanzionato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal S.S.D. S.E.F. Torres 1903 S.r.l. di Sassari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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